POST 325
Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze datato 13 dicembre 2017 è stato innalzato il
tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. che passa dal precedente 0,1%
all’odierno 0,3% annuo.
Tale innalzamento comporta alcune
ripercussioni in termini di importi dovuti in relazione ad una lunga serie di
situazioni che possono coinvolgere il Contribuente interessato da un versamento
rateale ovvero da un ravvedimento operoso.
Ricordiamo infatti che il tasso di interesse legale trova
applicazione nei seguenti casi:
§
ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97;
§
adesione ad invito al
contraddittorio ex art. 5 Dlgs
218/97;
§
adesione ai PVC ex art. 5-bis Dlgs 218/97 (oggi abrogato);
§
accertamento con adesione ex art. 8 Dlgs 218/97;
§
acquiescenza all’accertamento ex art. 15 Dlgs 218/97;
§
conciliazione giudiziale ex art. 48 Dlgs 546/92.
Si ricorda tuttavia che per
quanto riguarda l’accertamento con adesione e l’acquiescenza la nuova
previsione normativa contenuta nell’articolo 8 Dlgs 218/97 per le rate
successive alla prima non si fa più esplicito riferimento all’ “interesse legale” bensì esclusivamente
agli “interessi”.
Non è infatti escluso che per
tali fattispecie si debba, in riferimento alle rate successive alla prima,
applicare il più oneroso tasso di interesse stabilito dall’art. 6 del DM 21
maggio 2009 (tasso del 3,5% annuo).
Ricordiamo però che la nuova
dizione dell’articolo 8 non opera in relazione alle adesioni e alle
acquiescenze perfezionate prima del 22 ottobre 2015.
Infine si evidenzia che la modifica
di cui trattasi non opera in relazione alle rateizzazioni previste in
riferimento all’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni. In questi casi gli
interessi sono ancora dovuti nella
misura prevista del 3%.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso