POST 327

Con la pubblicazione in G.U. del
29 dicembre scorso della L. n. 205 del 27/12/2017 sono entrate in vigore alcune
disposizioni in ambito lavoristico che di seguito riportiamo.

v
Decontribuzione
per le assunzioni a tempo indeterminato
(commi 100-102) effettuate dal
1 gennaio 2018 di giovani fino ai 35 anni non compiuti che non siano mai stati occupati
nella propria vita lavorativa a tempo indeterminato. Sono da considerarsi
agevolabili anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a
termine, fermo restando quanto previsto ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115.
Sono escluse le assunzioni a tempo indeterminato con modalità intermittente.

L’esonero è pari al 50% dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36
mesi nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, escluso il premio Inail.

In caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un apprendista al termine del periodo formativo l’esonero è
pari al 50% della contribuzione a carico azienda per 12 mesi per massimo 3.000
euro su base annua.

Caratteristiche del lavoratore:


Età
inferiore ai 35 anni
non compiuti alla data della prima assunzione
agevolata. Dal 1 gennaio 2019 la soglia di età verrà ridotta a 30 anni non compiuti.


Non deve
mai essere stato assunto precedentemente a tempo indeterminato
(escluso
l’apprendistato) né presso il datore di lavoro interessato né presso altri. Fanno
eccezione coloro che vengano assunti a tempo indeterminato da datori di lavoro
successivi al primo nel caso abbiano precedentemente usufruito solo
parzialmente dell’esonero in questione, indipendentemente dall’età al momento
della nuova assunzione (comma 103)

Caratteristiche del datore di
lavoro:


Datori di lavoro che non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti
collettivi nella medesima unità operativa nei 6 mesi precedenti l’assunzione
agevolata.


Esclusi datori di lavoro pubblici e lavoro
domestico.


Il licenziamento del lavoratore assunto con
l’esonero o di un altro lavoratore della medesima unità produttiva e con le
stesse mansioni che avvenga nei sei mesi successivi l’assunzione agevolata, comporta
la revoca del beneficio con la conseguente restituzione di quanto fino a quel
momento usufruito.


Rispetto dei principi generali di fruizione
degli incentivi previsti dal D.lgs 150/2015 art. 31 (esclusi obblighi
preesistenti di assunzione, violazioni diritti di precedenza, sospensioni per
crisi aziendale)


Rispetto delle normative riguardanti la
sicurezza sul lavoro

v
Bonus
80 euro
: (comma 75) Innalzamento delle soglie previste per
l’applicazione da 24.000 euro a 24.600 e da 26.000 euro a 26.600 con il
conseguente ampliamento della platea dei beneficiari.

v
Deducibilità
IRAP totale per i lavoratori stagionali
(comma 116) impiegati per
almeno 120 giorni per almeno due periodi di imposta a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni dalla
data della cessazione del precedente contratto.

v
Compensi
per sportivi dilettanti
(comma 367): Aumentata da 7.500 euro a 10.000
euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva per le indennità e i
rimborsi forfetari erogati agli sportivi dilettanti da associazioni/società
sportive dilettantistiche.

v
Modalità
di pagamento delle retribuzioni:
(commi 910-914). Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro/committenti dovranno
corrispondere ai lavoratori la retribuzione solamente attraverso i canali
bancari o postali con i seguenti strumenti:


bonifico bancario


pagamento elettronico

– in contanti presso lo
sportello bancario o postale del datore di lavoro


assegno consegnato direttamente al lavoratore o delegato in caso di comprovato
impedimento (coniuge, convivente, familiare maggiore di 16 anni)

È esclusa quindi ogni possibilità di
pagare il lavoratore direttamente in contanti per ogni tipo di prestazione
lavorativa. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova di
pagamento della retribuzione. Da questa disposizione è escluso il lavoro
domestico.

La
violazione della disposizione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a
5.000 euro.

v
Aumento
ticket NASPI per licenziamenti collettivi:
(comma 137) dal 1 gennaio
2018 in caso di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro
soggetto alla contribuzione cigs, il ticket di licenziamento raddoppia passando
dall’attuale 41% al 82% del massimale NASPI per ogni lavoratore.

Casellato Raffaella
Consulente del lavoro