POST 331

Con decreto ministeriale del
20 dicembre 2017 sono state determinate, per l’anno 2018, le retribuzioni
convenzionali di cui all’articolo 4 del DL 317/87 (si veda tabella allegata). Rispetto all’anno
precedente, 2017, si registra un incremento generalizzato pari all’1,7% su
tutte le categorie individuate nella tabella delle retribuzioni.

Ricordiamo che le retribuzioni
convenzionali, introdotte inizialmente in ambito previdenziale per il calcolo
dei contributi dovuti dai lavoratori italiani operanti all’estero in paesi in
cui non è in vigore un accordo sulla sicurezza sociale, ricoprono una notevole
importanza in ambito fiscale in quanto a decorrere dal 2001 vengono utilizzate
per la determinazione del reddito da lavoro dipendete ai sensi dell’articolo 51
comma 8bis del TUIR.

L’utilizzo della retribuzione
convenzionale ai fini delle imposte sul reddito è obbligatorio nel caso in cui il
lavoro all’estero sia prestato dalla persona fiscalmente residente in Italia
per conto di un datore di lavoro italiano purché effettuato in via esclusiva e continuativa
per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco temporale di 12 mesi.

Le retribuzioni convenzionali
sono altresì applicabili anche nel caso di un soggetto residente in Italia che
lavori come dipendete all’estero presso un datore di lavoro estero.

La disciplina non è invece
applicabile:


ai dipendenti in trasferta, in
quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa
svolta all’estero;


qualora il dipendente presti
attività lavorativa in uno stato con cui l’Italia abbia stipulato una
convenzione contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito
da lavoro subordinato esclusivamente nel paese estero.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso