POST 332

Come noto la deducibilità dei
costi sostenuti da imprese e professionisti per l’acquisto e la gestione degli
autoveicoli è da sempre oggetto di particolari e diverse restrizioni imposte
dalla normativa fiscale.

L’ACQUISTO

La deducibilità del costo
sostenuto per l’acquisto di autoveicoli è pari:


al 20% del costo sostenuto da
imprese e professionisti con limite massimo di spesa pari ad euro 18.075,99
(costo massimo deducibile pari ad euro 3.615,20);


al 70% del costo sostenuto da
imprese e professionisti, senza limiti di spesa, per le auto concesse in uso
promiscuo ai dipendenti;


al 80% del costo sostenuto da
agenti o rappresentanti di commercio con limite massimo di spesa pari ad euro
25.822,84 (costo massimo deducibile pari ad euro 20.658,27);


al 100% del costo sostenuto da
imprese per l’acquisto di autoveicoli strumentali all’attività di impresa (ad
esempio i taxi), senza limiti massimi di spesa.

Le predette regole di
limitazione alla deducibilità valgono anche qualora l’acquisto sia perfezionato
per mezzo di un contratto di leasing (in tal caso la deducibilità del canone andrà
rapportata alla durata del contratto ed al valore dell’acquisto da parte del
concedente).

Le stesse percentuali di
deducibilità devono essere applicate anche alle spese inerenti la gestione dei
veicoli (carburanti, assicurazione, manutenzione etc.).

IL NOLEGGIO

Per quanto concerne il
noleggio la legge di bilancio 2017 ha
innalzato del 43%, a partire proprio dal 2017, il limite massimo del costo di
noleggio per gli agenti e rappresentanti di commercio. L’aumento da 3.615,20 a
5.164,57 euro ha quindi parificato il trattamento di favore concesso a questa
categoria in sede di acquisto di autovetture anche alle spese per il noleggio
.

Stanti quindi le recenti
modifiche si ricorda che le spese di noleggio di autovetture possono essere
dedotte secondo le seguenti percentuali:


20% del canone di noleggio
sostenuto da imprese e professionisti con limite massimo di spesa annuale pari
ad euro 3.615,20 (costo massimo deducibile nell’anno pari ad euro 723,04);


70% del canone di noleggio del
veicolo, senza limitazioni di costo, qualora il veicolo si concesso in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;


80% del canone di noleggio
sostenuto da agenti rappresentanti di commercio con un limite massimo di spesa
annuale pari ad euro 5.164,57 (costo massimo deducibile nell’anno pari ad euro 4.131,66);


100% del canone di noleggio
sostenuto da imprese e professionisti per autovetture strumentali all’attività
di impresa (ad esempio taxi).

Si ricorda che per quanto
concerne il limite di spesa per la deduzione questo è da intendersi riferito
esclusivamente al costo di noleggio puro e non anche ai servizi accessori
contenuti nel canone. Per questa ragione è importante che tali importi vengano
puntualmente distinti in fattura da parte della società di noleggio.

LA DETRAZIONE DELL’IVA

Ulteriore limitazione è quella
legata alla detrazione dell’IVA. Si ricorda infatti che l’articolo 19-bis1 del
D.p.r. 633/1972, dispone al comma 1, lett. c) che l’imposta è detraibile:


al 40% per i veicoli che non
sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione;


al 40% per i veicoli concessi
in uso promiscuo ai dipendenti (salvo l’addebito del costo al dipendente,
allora detrazione del 100%);


al 100% per i veicoli degli
agenti e rappresentanti di commercio;


al 100% per veicoli che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

I CONTRIBUENTI MINIMI

Merita infine menzione il
particolare trattamento, in tema di deducibilità di costi delle auto, di cui
“godono” i cd. contribuenti minimi, regime in vigore dal 2008 e modificato dal
Dl 98/2011.

Tale regime infatti non segue
le regole di deduzione dettate dal TUIR per le autovetture e perciò l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che «a
prescindere dalle disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico limite di
deducibilità
», le spese di acquisto (anche in leasing) e di gestione dei
beni ad uso promiscuo possono essere
dedotte nella misura del 50% del relativo corrispettivo «comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto
alla detrazione
» (circolare 7/E/2008). In particolare, per le auto dei
minimi non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente
rilevante
.

Con riferimento a tale ultimo
aspetto e date le limitazioni imposte ai beni strumentali (che per i
contribuenti minimi non possono superare i 15 mila euro – 20 mila euro per i
forfettari) l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che i beni strumentali «solo in parte utilizzati nell’ambito
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo
» (come le autovetture) devono
essere considerati per un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi
(circolare 73/E/2007), al netto dell’Iva indetraibile (circolare 7/E/2008).
Quindi, i beni strumentali a uso promiscuo dei minimi rilevano per il 50% del
costo sostenuto, «a prescindere da
eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel Tuir
».

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso