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Con provvedimento dello scorso
11 dicembre 2017 è stato prorogato il termine per la presentazione del Country
By country Reporting (Cbcr) al 9 febbraio 2018 relativo al 2016, prima previsto
per il 31 dicembre 2017.
Si ricorda che tale
documentazione è stata resa obbligatoria dalla Legge di stabilità 2016 le cui
disposizioni sono state attuate per mezzo del DM 23 febbraio 2017 cui hanno poi
fatto seguito i maggiori chiarimenti forniti dall’Agenza delle Entrate con
provvedimento del 28 novembre 2017 (per quanto non esplicitamente previsto
viene infine fatto un rimando alle istruzioni fornite dall’Ocse).
Con l’introduzione di detta
documentazione obbligatoria l’Italia prosegue nel percorso di adeguamento
dell’ordinamento interno al diritto europeo in materia di scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale nonché alle direttive emanate
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
Nello specifico i soggetti
obbligati a trasmettere la reportistica paese per paese sono società, residenti
in Italia, controllanti di un gruppo
multinazionale:
–
che hanno l’obbligo di
redigere un bilancio consolidato;
–
con un fatturato consolidato,
conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta
precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro;
–
che non sono a loro volta
controllate da altre società o enti.
Tuttavia, l’obbligo di
presentazione passa a una società
controllata, residente in Italia, quando la controllante:
–
risiede in uno stato che non
ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione;
–
risiede in uno stato in cui
non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione;
–
è inadempiente all’obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.
La documentazione da
predisporre dovrà contenere in sintesi:
· i dati aggregati di tutte le società appartenenti
al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte
sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato,
gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni
materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
· l’identificazione di ogni entità appartenente
al gruppo multinazionale, lo stato di costituzione o di organizzazione, se
diverso da quello di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle
principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate
con riferimento al paese in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a
cui fanno capo.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso