POST 342
L’art. 13 quater del D.L. n. 50/2017 ha previsto a
partire dal 1° gennaio 2018 la sospensione del conio di monete metalliche di
valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro, pur
mantenendo il corso legale per le monete in circolazione aventi il predetto
valore.
Durante
il periodo di sospensione del conio, qualsiasi pagamento effettuato interamente
in contanti, viene arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto
al multiplo di cinque centesimi più vicino. Nel momento di emissione del
documento, se il cedente / prestatore è a conoscenza della modalità di
pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso
rivolta), l’arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.
Ciò
significa che al momento del
pagamento finale da parte di un cliente, che abbia acquistato uno o più
prodotti o beneficiato di servizi o prestazioni, se effettuato in contanti
(ovviamente non si procede ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta
elettronica o comunque utilizzando una modalità di pagamento diversa dal
contante), l’importo dovrà essere arrotondato, per eccesso o difetto, al
multiplo di cinque centesimi più vicino, e quindi:
– 1 e 2 centesimi: a zero centesimi;
– 3 e 4, 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi;
– 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi.
Dunque,
ad esempio, se l’importo complessivo da pagare fosse pari ad euro 5,52, lo
stesso sarà arrotondato ad euro 5,50; se fosse pari a 5,54 andrà arrotondato a
5,55.
Ovviamente
l’arrotondamento verrà effettuato solamente al prezzo finale e complessivo dei
diversi prodotti, non sul prezzo di ogni singolo bene o servizio.
Le
monete da 1 e 2 centesimi possono comunque essere utilizzate per raggiungere
l’importo multiplo di 5 centesimi.
Da un punto di vista contabile, dal
momento che il documento emesso (scontrino fiscale/ricevuta/fattura) dal
venditore/prestatore riporterà l’importo reale “non arrotondato”, in sede di
rilevazione contabile dell’incasso l’arrotondamento operato dovrà transitare a
Conto economico, alla voce:
·
5 – “Altri ricavi e proventi”, qualora trattasi
di arrotondamento attivo;
·
14 – “Oneri diversi di gestione”, qualora trattasi
di arrotondamento passivo.
I
soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi,
compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono
autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad
acconsentire all’arrotondamento in relazione a qualunque autonomo importo
monetario in euro a debito o a credito.
Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia