POST 350
Con finalità di riassetto delle norme
incriminatrici contenute in leggi speciali che disciplinano la violazione dei
diritti nella crisi della famiglia, è stata introdotta nel codice penale una
nuova disposizione di legge, in vigore dal 6 aprile con il D. Lgs. 1 marzo
2018, n. 2.
Nella previsione del nuovo art. 570 bis
c.p. in tema di mancata ottemperanza degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, sono confluite le ipotesi criminose già previste dall’art. 12 sexies
della legge sul divorzio e dall’art. 3 L. 54/2006 sull’affidamento condiviso,
che ora sono espressamente abrogate. La norma in altre parole richiama il
regime sanzionatorio applicato al coniuge che si sottrae all’obbligo di
corresponsione dell’assegno divorzile. Nella sostanza tuttavia la disposizione
non introduce una nuova fattispecie di reato, limitandosi a ribadire in modo
organico la disciplina già in vigore, se pure contenuta in articoli di legge
sparsi. Lo scopo meritevole del legislatore delegato può ravvisarsi nella
volontà di incentivare una più efficace conoscenza dei precetti e delle
sanzioni penalistiche in materia di crisi familiare.
Nel contenuto sanzionatorio il nuovo art. 570 bis c.p.
estende le pene già previste dall’art. 570 c.p. per la violazione degli
obblighi familiari in costanza di matrimonio, anche al coniuge che si sottragga
all’obbligo di corresponsione “di ogni tipo di assegno dovuto in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio
ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei
coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
In base a detto rinvio, le pene applicabili a due distinte
condotte criminose risultano essere quella della reclusione fino a un anno o
della multa di importo compreso tra € 103 e € 1.032. È punito il soggetto che
non corrisponda all’ex coniuge o ai figli l’assegno cui è tenuto in base alla
sentenza di divorzio, come già era previsto dal citato art. 12 sexies L.
div. È altresì sanzionato penalmente il coniuge che non adempie agli obblighi
economici riguardanti i figli, stabiliti giudizialmente nell’ambito di un
procedimento di separazione personale, anche qualora si tratti di provvedimenti
presidenziali provvisori, nonché il
genitore che non si attenga alle regole fissate sull’affidamento condiviso dei
figli. Rimane esclusa dalla previsione dell’art. 570 bis c.p., anzitutto
la fattispecie dell’affidamento esclusivo a uno dei genitori. In mancanza di
espressa previsione di legge, in secondo luogo, le ipotesi di affidamento
(ancorché condiviso) dei figli nati fuori del matrimonio. Queste ipotesi che, pur riconducibili
all’ambito applicativo dell’art. 570 c.p., risultano quindi tutelate in modo
meno immediato. L’art. 570, infatti, punisce colui che fa mancare “i mezzi di
sussistenza” al coniuge o ai figli e non chi, ad esempio, arbitrariamente
riduca l’ammontare dell’assegno fissato dal giudice, assicurando comunque
all’avente diritto il minimo necessario (cibo, vestiario, alloggio).
Col nuovo assetto, inoltre, rimane del tutto sprovvisto di
tutela penale il figlio maggiorenne cui il genitore ometta di versare l’assegno
di mantenimento, anche nella misura minima dei mezzi di sussistenza, salvo che
i genitori siano divorziati. Ciò con una ingiustificata differenza di
disciplina tra figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i cui
genitori siano divorziati, da un lato, tutelati dal nuovo art. 570 bis
c.p., e quelli che siano nati fuori del matrimonio o i cui genitori siano solo
separati.
La nuova norma che avrebbe dovuto introdurre una maggiore
certezza della fattispecie penale sanzionabile, in realtà pone dubbi
interpretativi, non fosse altro che per la disparità di trattamento menzionata,
soprattutto ai danni dei figli nati fuori del matrimonio, per i quali il
legislatore da tempo cerca la più completa equiparazione a quelli nati nel
matrimonio. Anche se si annuncia un ruolo importante della giurisprudenza in
materia, non potrà superarsi il divieto di analogia della norma penale per le
fattispecie non previste, con la conseguenza che detto vuoto normativo non
appare superabile.
Avv. Emanuela Andreola