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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Stage e tirocini non curriculari – limitazioni e vigilanza.

NEWS Posted on Wed, April 25, 2018 11:20:03

POST 355

In data 25 maggio 2017 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato le linee guida in materia di tirocini di formazione ed orientamento
relativamente ai soli tirocini extracurricolari (quindi esclusi i praticantati
per l’accesso alle professioni, gli stage scolastici, i tirocini transnazionali,
i tirocini rientranti nelle convenzioni
per l’inserimento di personale disabile). Ad oggi non tutte le regioni
hanno recepito i contenuti delle suddette linee guida (hanno adempiuto: Lazio,
Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria,
Molise e Provincia autonoma di Trento), pertanto per quelle che non hanno
ancora provveduto rimangono in vigore le precedenti linee guida del 2013.

Per l’attivazione e ospitalità di
tirocinanti è, quindi, necessario effettuare una verifica di quanto previsto
dalla regione di competenza. A titolo esemplificativo, in Veneto il DGR n. 1816 del 07/11/2017 all’allegato A indica i limiti
numerici e le durate, gli importi minimi dell’indennità di partecipazione, il
numero massimo di stagisti che ogni tutor del soggetto promotore può
accompagnare contemporaneamente (limitando quindi notevolmente il numero di
tirocini attivabili sul territorio).

In data 18 aprile scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro ha
emanato la circolare n. 8 riportante le indicazioni operative
per il personale ispettivo relativamente al corretto inquadramento dei tirocini
a seguito dell’emanazione delle suddette linee guida.

In particolare il personale
ispettivo (ITL, Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS, INAIL) porrà
particolare attenzione che non si verifichino le seguenti violazioni delle normative regionali:

·
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;

·
tirocinio attivato con un soggetto che non
rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (semplificando:
disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già
occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e
svantaggiati);

·
tirocinio di durata inferiore al limite minimo
stabilito dalla legge regionale;

·
tirocinio attivato da soggetto promotore che
non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;

·
totale assenza di convezione tra soggetto
ospitante e soggetto promotore;

·
totale assenza di Piano Formativo individuale
(PFI);

·
coincidenza tra soggetto promotore e soggetto
ospitante;

·
tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle
attività e personale in malattia, maternità o ferie;

·
tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può
pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento
dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere
all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo
svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non
complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente
inserito;

·
tirocinio attivato con un soggetto che abbia
avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e
continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;

·
tirocinio attivato con un soggetto con il
quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali
proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
regionale; tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo
consentito ex lege;

·
impiego del tirocinante per un numero di ore
superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico
durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto.

·
difformità tra quanto previsto dal PFI in
termini di attività previste come oggetto del tirocinio e

quanto
effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;

·
corresponsione
significativa e non episodica di somme
ulteriori
rispetto a quanto previsto nel PFI.

Sanzioni previste:

Ø
Trasformazione
del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
:


In caso di violazione delle normative
regionali sopra indicate;


nei casi in cui si presentino i caratteri
tipici della subordinazione (es.: etero direzione, richiesta preventiva di
ferie e permessi, integrazione del team di lavoro, richiesta di rendimenti
periodici utilizzati per i dipendenti, svolgimento di attività semplici che non
richiedano una formazione)


superamento della durata massima del
tirocinio. In questo caso se l’attività presenta gli indici di subordinazione
verrà applicata anche la maxi sanzione per lavoro nero.

Ø
Intimazione
alla cessazione del tirocinio
per le violazioni non sanabili relativamente
a:


Superamento del numero dei tirocini in
proporzione all’organico aziendale;


Mancato rispetto della percentuale di
assunzione dei precedenti tirocinanti;


Caratteristiche dei soggetti promotori e/o
ospitanti;


Durata massima del tirocinio;


Superamento del numero massimo di tirocini
attivabili contemporaneamente dal soggetto promotore;


Vizi sulla convenzione o sul piano formativo.

Ø
Invito
alla regolarizzazione del tirocinio
in caso di:


Inadempienza dei compiti riservati a soggetti
promotori ed ospitanti;


Violazioni del PFI o della convenzione nel
caso sia sanabile nel tempo residuo del tirocinio;


Violazione della durata massima del tirocinio
se ancora sanabile al momento dell’ispezione.

Sanzioni amministrative:


Per mancata comunicazione telematica
preventiva al Centro per l’impiego (UNILAV) a carico del soggetto ospitante
(esclusi i tirocini curriculari per alternanza scuola-lavoro, pratica
professionale);


Mancata corresponsione dell’indennità prevista
nel PFI: da 1.000 a 6.000 euro per il trasgressore.

Casellato
Raffaella
Consulente
del lavoro



Investimenti in Bitcoin da dichiarare in RW.

NEWS Posted on Wed, April 25, 2018 11:12:32

POST 354

Anche il Bitcoin va dichiarato
nel quadro RW. È questa l’ultima presa di posizione sul tema delle criptovalute
da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso una risposta (non pubblica) ad
un interpello.

Sulla scia della Risoluzione
n. 72/E/2016, che resta per altro l’unico documento di prassi ad aver
equiparato le criptovalute alle divise estere, l’Amministrazione Finanziaria
conferma la necessità di sottoporre anche le monete virtuali alla disciplina del
monitoraggio fiscale ex Dl 167/90.

A seguito di questa importante presa di
posizione sarà quindi opportuno che chi ha effettuato nel corso del 2017
investimenti in monete virtuali tenga conto della necessità di dover indicare
in dichiarazione dei redditi tali investimenti.

Il documento, oltre a
soffermarsi sugli obblighi in tema di monitoraggio, tratta anche delle relative
conseguenze sul piano reddituale ed IVAFE traendo tuttavia delle considerazioni
differenti.

Se infatti ai fini reddituali
il fatto di detenere moneta virtuale può generare, così come avviene per monete
estere tradizionali, reddito diverso tassabile ex articolo 67 TUIR (rileva ai
fini reddituali ogni cessione/prelievo di criptovaluta solo qualora la giacenza
media dell’insieme dei “wallet” detenuti superi la soglia fiscalmente rilevante
di euro 51.645,69 per 7 giorni consecutivi) ai fini IVAFE tale assimilazione
del “wallet” al deposito bancario, accennata dall’Agenzia, viene meno in quanto
l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura
“bancaria” (cosa che i “wallet” digitali non sono).

Pertanto anche a seguito di
tali discordanti definizioni ai fini reddituali e IVAFE restano aperti numerosi
dubbi circa le modalità con cui gli investimenti in criptovalute debbano essere
indicati in RW.

Gli stessi infatti sembra
debbano essere comunque indicati nel quadro relativo al monitoraggio fiscale
anche nel caso in cui non abbiano prodotto reddito tassabile (in coerenza con i
criteri di compilazione propri del quadro RW).

Conseguenza più rilevante
sembra invece essere quella per la quale, non potendo i “wallet” essere
paragonati a depositi o conti correnti bancari, non si applicherebbe, ai fini
dichiarativi, l’esenzione prevista per gli investimenti inferiori ai 15 mila
euro.

In tal modo anche chi avesse deciso di
investire anche piccole somme nelle criptovalute sarà tenuto alla compilazione
del quadro RW
.

È dunque quanto mai
auspicabile, anche in vista dell’imminente stagione dichiarativa, un ulteriore chiarimento sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso