POST 355

In data 25 maggio 2017 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato le linee guida in materia di tirocini di formazione ed orientamento
relativamente ai soli tirocini extracurricolari (quindi esclusi i praticantati
per l’accesso alle professioni, gli stage scolastici, i tirocini transnazionali,
i tirocini rientranti nelle convenzioni
per l’inserimento di personale disabile). Ad oggi non tutte le regioni
hanno recepito i contenuti delle suddette linee guida (hanno adempiuto: Lazio,
Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria,
Molise e Provincia autonoma di Trento), pertanto per quelle che non hanno
ancora provveduto rimangono in vigore le precedenti linee guida del 2013.

Per l’attivazione e ospitalità di
tirocinanti è, quindi, necessario effettuare una verifica di quanto previsto
dalla regione di competenza. A titolo esemplificativo, in Veneto il DGR n. 1816 del 07/11/2017 all’allegato A indica i limiti
numerici e le durate, gli importi minimi dell’indennità di partecipazione, il
numero massimo di stagisti che ogni tutor del soggetto promotore può
accompagnare contemporaneamente (limitando quindi notevolmente il numero di
tirocini attivabili sul territorio).

In data 18 aprile scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro ha
emanato la circolare n. 8 riportante le indicazioni operative
per il personale ispettivo relativamente al corretto inquadramento dei tirocini
a seguito dell’emanazione delle suddette linee guida.

In particolare il personale
ispettivo (ITL, Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS, INAIL) porrà
particolare attenzione che non si verifichino le seguenti violazioni delle normative regionali:

·
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;

·
tirocinio attivato con un soggetto che non
rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (semplificando:
disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già
occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e
svantaggiati);

·
tirocinio di durata inferiore al limite minimo
stabilito dalla legge regionale;

·
tirocinio attivato da soggetto promotore che
non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;

·
totale assenza di convezione tra soggetto
ospitante e soggetto promotore;

·
totale assenza di Piano Formativo individuale
(PFI);

·
coincidenza tra soggetto promotore e soggetto
ospitante;

·
tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle
attività e personale in malattia, maternità o ferie;

·
tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può
pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento
dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere
all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo
svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non
complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente
inserito;

·
tirocinio attivato con un soggetto che abbia
avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e
continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;

·
tirocinio attivato con un soggetto con il
quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali
proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
regionale; tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo
consentito ex lege;

·
impiego del tirocinante per un numero di ore
superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico
durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto.

·
difformità tra quanto previsto dal PFI in
termini di attività previste come oggetto del tirocinio e

quanto
effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;

·
corresponsione
significativa e non episodica di somme
ulteriori
rispetto a quanto previsto nel PFI.

Sanzioni previste:

Ø
Trasformazione
del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
:


In caso di violazione delle normative
regionali sopra indicate;


nei casi in cui si presentino i caratteri
tipici della subordinazione (es.: etero direzione, richiesta preventiva di
ferie e permessi, integrazione del team di lavoro, richiesta di rendimenti
periodici utilizzati per i dipendenti, svolgimento di attività semplici che non
richiedano una formazione)


superamento della durata massima del
tirocinio. In questo caso se l’attività presenta gli indici di subordinazione
verrà applicata anche la maxi sanzione per lavoro nero.

Ø
Intimazione
alla cessazione del tirocinio
per le violazioni non sanabili relativamente
a:


Superamento del numero dei tirocini in
proporzione all’organico aziendale;


Mancato rispetto della percentuale di
assunzione dei precedenti tirocinanti;


Caratteristiche dei soggetti promotori e/o
ospitanti;


Durata massima del tirocinio;


Superamento del numero massimo di tirocini
attivabili contemporaneamente dal soggetto promotore;


Vizi sulla convenzione o sul piano formativo.

Ø
Invito
alla regolarizzazione del tirocinio
in caso di:


Inadempienza dei compiti riservati a soggetti
promotori ed ospitanti;


Violazioni del PFI o della convenzione nel
caso sia sanabile nel tempo residuo del tirocinio;


Violazione della durata massima del tirocinio
se ancora sanabile al momento dell’ispezione.

Sanzioni amministrative:


Per mancata comunicazione telematica
preventiva al Centro per l’impiego (UNILAV) a carico del soggetto ospitante
(esclusi i tirocini curriculari per alternanza scuola-lavoro, pratica
professionale);


Mancata corresponsione dell’indennità prevista
nel PFI: da 1.000 a 6.000 euro per il trasgressore.

Casellato
Raffaella
Consulente
del lavoro