POST 361

La Corte di Cassazione, sezione sesta
tributaria, ha stabilito il principio secondo cui “non essendo l’Irap un’imposta per la quale sono previste sanzioni
penali è evidente che in relazione ad essa non può operare la disciplina del
‘raddoppio dei termini’ di accertamento
). L’inapplicabilità di tale termine ‘lungo’ all’Irap – prosegue la
decisione della Corte Suprema – discende
dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le
ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in
modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile
all’Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a
porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone
in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente
previsto dall’art. 25 Cost., comma 2
”.

La regola sopra esposta vale per gli
accertamenti dei periodi d’imposta fino al 2015 e opera, nei giudizi pendenti, qualora
la parte abbia sollevato la questione nel ricorso introduttivo. Per gli anni
successivi, invece, il problema non si pone in quanto sull’istituto del
raddoppio dei termini è intervenuta la legge di abrogazione n. 208 del 28/12/2015.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista