POST 361
La Corte di Cassazione, sezione sesta
tributaria, ha stabilito il principio secondo cui “non essendo l’Irap un’imposta per la quale sono previste sanzioni
penali è evidente che in relazione ad essa non può operare la disciplina del
‘raddoppio dei termini’ di accertamento). L’inapplicabilità di tale termine ‘lungo’ all’Irap – prosegue la
decisione della Corte Suprema – discende
dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le
ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in
modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile
all’Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a
porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone
in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente
previsto dall’art. 25 Cost., comma 2”.
La regola sopra esposta vale per gli
accertamenti dei periodi d’imposta fino al 2015 e opera, nei giudizi pendenti, qualora
la parte abbia sollevato la questione nel ricorso introduttivo. Per gli anni
successivi, invece, il problema non si pone in quanto sull’istituto del
raddoppio dei termini è intervenuta la legge di abrogazione n. 208 del 28/12/2015.
Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista