POST 373

E’ risaputo che in tema di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dello statuto dei diritti del
contribuente, “dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni
e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
” (L. n. 212 del 2000,
art. 12, comma 7). Ci si chiede quale sia l’estensione precettiva di tale disposizione,
con particolare riferimento al caso in cui l’Agenzia delle Entrate ometta di
esaminare le “osservazioni e richieste” presentate dalla parte.

Con l’ordinanza 2/7/2018, n. 17210, la
Corte di Cassazione risponde che l’Ufficio finanziario ha “l’obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur
senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo
”. Ciò significa
che l’Ufficio è tenuto a dichiarare, nell’atto di accertamento, di aver preso
visione della memoria del contribuente, senza necessariamente dover prendere
posizione sulle deduzioni scritte. Non è richiesta, secondo l’ordinanza in
commento, una specifica motivazione di replica da parte dell’Ufficio, ma occorre
(quanto meno) che risulti l’avvenuto esame delle memorie difensive. In
mancanza, l’avviso di accertamento è nullo per violazione di un preciso obbligo
di legge gravante sull’Amministrazione finanziaria.

La soluzione data dalla Corte, anche se
corretta riguardo ad un caso-limite di cattiva amministrazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate, è criticabile laddove, relegando il principio del
contraddittorio preventivo ad un esercizio puramente teorico a danno di colui che
anticipa le proprie difese senza contropartita adeguata, conferma che il fisco
non ha l’obbligo di esplicitare la valutazione delle osservazioni del
contribuente nell’atto impositivo. Una lettura dello statuto sul punto
maggiormente garantista sarebbe non solo auspicabile, ma risulterebbe altresì più
rispettosa (nei fatti) del “principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente
”, declamato in apertura
della disposizione in commento (art. 12, comma settimo, Legge 27/7/2000, n.
212).

Avv. Claudio Tiberti