POST 377
L’articolo 10 del DL n. 87 del
12 luglio 2018 (cd. Decreto Dignità) introduce alcune novità in materia di cd. “redditometro”
ovvero quello strumento presuntivo induttivo di capacità contributiva previsto
dall’articolo 38 comma 5 del DPR 600/1973.
La novità normativa prevede
ora che per l’emanazione del decreto attuativo biennale da parte del MEF
dovranno essere preventivamente sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di
ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa
e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Viene
inoltre espressamente abrogato il Decreto del MEF del 16 settembre 2015,
l’ultimo emanato in materia di redditometro ed applicabile dal periodo di
imposta 2011. Detta abrogazione coinvolgerà però soltanto i controlli
effettuati sui redditi 2016 e successivi.
Il
terzo comma dell’articolo 10 in commento precisa infatti che restano validi
eventuali inviti notificati ai contribuenti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell’accertamento per i periodi fino al 31 dicembre 2015 e
comunque non si potrà far luogo al rimborso delle somme già pagate.
In
altre parole la nuova previsione sospende, al momento, i controlli effettuati attraverso
il “redditometro” fino a quando non verrà emanato il nuovo decreto del MEF.
Resta
invece immutata la possibilità per l’Agenzia
delle Entrate di svolgere accertamenti sintetici sulla base delle spese
sostenute dal contribuente in un determinato periodo di imposta ove risultino
superiori rispetto al reddito dichiarato.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso