POST 378

Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio il decreto attuativo del Bonus
Pubblicità.

Il bonus consiste in un credito d’imposta spettante a tutti coloro
che hanno effettuato investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani,
periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nel 2017 e nel
2018.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Bonus
Pubblicità
è diventato operativo a tutti gli effetti. Possono usufruire
di questo bonus coloro che hanno effettuato investimenti pubblicitari dal 1°
gennaio 2018 e coloro che hanno effettuato investimenti a partire dal 24 maggio
e fino alla fine del 2017.

I soggetti che possono fare richiesta del Bonus sono:


imprese e Lavoratori autonomi
(indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e
dal regime contabile adottato);


enti non commerciali.

Per poter beneficiare di questa agevolazione bisogna
rispettare due condizioni fondamentali, ossia:


incremento complessivo degli investimenti
pubblicitari di almeno dell’1% degli investimenti effettuati nell’anno
precedente;


incremento degli investimenti pubblicitari sul
singolo mezzo di informazione.

Il valore del credito d’imposta sarà pari al 75% del valore
dell’investimento effettuato. Nel caso in cui si tratti di una micro-impresa o
PMI oppure di una start-up innovativa la percentuale di rimborso potrà salire
al 90% (l’estensione della percentuale al 90% è ancora in fase di approvazione
da parte dell’UE).

Sono ammissibili al credito d’imposta tutti gli investimenti
effettuati per gli acquisti di spazi pubblicitari, inserzioni commerciali su
riviste, testate online, emittenti televisive e radiofoniche. Sono esclusi dal
bonus tutti gli investimenti effettuati per l’acquisto di televendite e altri
servizi speciali. Si ricorda che sono considerati ammissibili solo gli
investimenti effettuati per l’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistica
iscritta al Tribunale o al ROC.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti
incrementali
(almeno dell’1%) rispetto all’anno precedente sulla
stessa tipologia di testate ed effettuati a partire:


dal primo gennaio 2018 (il termine di paragone
per calcolare la quota incrementale è il 2017),


dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (devono
superare dell’1% quelli effettuati sugli stessi mezzi di informazione dal 24
giugno al 31 dicembre 2016) ma, in quest’ultimo caso, vale solo per la stampa
quotidiana e periodica, anche online (sono escluse le pubblicità su radio e televisioni
che potranno essere agevolabili solo dal prossimo anno).

Per richiedere il bonus pubblicità, sarà
necessario presentare domanda in via telematica a partire dal
22 settembre 2018 ed entro il termine ultimo del 22 ottobre.

All’interno della richiesta bisognerà inserire
obbligatoriamente i seguenti dati:


spesa complessiva degli investimenti effettuati
o da effettuare durante l’anno solare;


costi sostenuti per la pubblicità negli anni
precedenti sugli stessi mezzi di comunicazione;


importo del credito d’imposta richiesto per
ciascuno dei media;


quota incrementale dell’investimento effettuato
negli anni precedenti.

Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato
esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Si ricorda, inoltre, che l’importo percepito potrà essere
inferiore a quello richiesto in quanto l’ammontare dei crediti complessivi
richiesti potrebbe essere superiore alla dotazione finanziaria e in questo caso
si andrà a riparto.

Le domande per l’annualità 2017 potranno essere presentate a
partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre mentre dal prossimo anno le
richieste dovranno essere presentate nel mese di marzo con temine ultimo il 31
marzo 2019.

Villani & Partners