POST 379
Il Decreto Bersani e in particolare l’art. 5 della Legge n. 248/2006, ha liberalizzato la vendita dei farmaci da banco e di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Da allora SOP e OTC possono essere venduti al di fuori del “canale farmacia”, in esercizi commerciali e corner della grande distribuzione organizzata (g.d.o.), previa presentazione delle necessarie comunicazioni al Ministero della salute e alla Regione di competenza, purché alla presenza di uno o più farmacisti, in grado di assistere la clientela nell’acquisto.
La norma, a differenza di quanto accadeva per le farmacie, non ha previsto particolari requisiti soggettivi che il proprietario della parafarmacia debba soddisfare: chiunque può quindi aprire una parafarmacia!
Appare così ovvio che anche il farmacista titolare di farmacia sia abilitato all’apertura di una parafarmacia, che può gestire sotto la stessa partita iva, seppur in locali distinti e, ai fini IVA, con due codici attività diversi.
Meno ovvia, anzi incomprensibile, risulta invece la preclusione imposta alle società titolari di farmacia dalla prassi di alcuni Enti competenti, in forza di una rigorosa interpretazione del disposto normativo (art.7, Legge n. 362/1991), secondo cui queste società devono avere come oggetto sociale esclusivo la “gestione di farmacie”.
Ma cosa si deve intendere oggi per gestione di farmacie? È davvero ancora ammissibile che le parafarmacie possano essere aperte da tutti, tranne solo le società titolari di farmacia?
Sul punto si è recentemente espresso il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.75-2018/I intitolato “Le Società per la gestione delle farmacie private”, che ha voluto affrontare la questione in considerazione delle novità introdotte dalla Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124).
Ebbene secondo il Notariato una lettura sistematica del nuovo contesto normativo debba consentire anche a queste società di possedere e gestire parafarmacie.
Tale conclusione -spiega il Notariato- non solo è in linea con la posizione assunta dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato con la nota “AS413” del 6 agosto 2007, indirizzata al Parlamento, al Governo, agli Enti e alle diverse Istituzioni pubbliche coinvolte, ma è anche coerente con lo stesso Decreto Bersani, che all’art. 5 della Legge n. 248/2006, prevede esplicitamente che con la sua entrata in vigore viene abrogata ogni norma con esso incompatibile.
Ne discende pertanto che l’esclusività dell’oggetto sociale per le società titolari di farmacie, previgente rispetto al Decreto Bersani, seppur non espressamente da questo eliminata, debba essere tuttavia interpretata compatibilmente con esso.
Lo Studio conclude quindi affermando che anche le società di gestione di farmacie possono essere autorizzate all’apertura di una parafarmacia, a condizione che -al pari degli altri- nominino come preposto al punto vendita un farmacista iscritto all’albo, che potrà essere scelto anche tra i non soci e non sia direttore di farmacia.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia