POST 380

Il Decreto Legge del 12 luglio
2018 n. 87 c.d. decreto “dignità” esclude
dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo
d’acconto.

Con la nuova norma non sono più assoggettati al meccanismo
dello split payment, i professionisti (residenti),
i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma
dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi
percepiti. Varia sostanzialmente il soggetto tenuto al versamento dell’imposta:
l’obbligo del versamento per queste figure professionali non ricade più sulla
pubblica amministrazione o società committente ma torna in capo al prestatore.

Dovrebbero restare soggette a
split payment le operazioni rese nei rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari le cui
provvigioni sono soggette a ritenuta di cui all’articolo 25 bis D.P.R.
600/1973.

Per i professionisti non
residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta se il
servizio è reso a un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’IVA
sarà comunque dovuta mediante il reverse charge, meccanismo che “prevale” sullo
split payment.

Le disposizioni sono
applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente
all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal
15/07/2018.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso