POST 383
Il 7 agosto 2018 è stato
approvato in via definitiva al Senato il “Decreto dignità” che prevede, tra le
altre, importanti variazioni alla disciplina del contratto a termine. Il DL
87/2018, entrato in vigore il 14 luglio scorso, è stato oggetto di importanti
modifiche durante l’iter di conversione in legge di cui si attende la pubblicazione in GU.
Relativamente ai contratti a tempo
determinato la legge ha introdotto un periodo
transitorio che va dal 14 luglio scorso al 31 ottobre 2018, istituito per
consentire ai datori di lavoro di recepire gradualmente la nuova normativa.
Tale periodo transitorio sta però
creando notevoli difficoltà interpretative in merito alla gestione delle varie
casistiche sia dei tempi determinati in corso, sia di quelli che verranno
instaurati da adesso in poi.
Si stanno pertanto attendendo ulteriori circolari esplicative
risultando difficoltoso comprendere quale comportamento tenere nelle
innumerevoli casistiche che le aziende incontrano nell’instaurare ma
soprattutto nel prorogare o rinnovare i contratti in essere.
Riassumendo le più salienti
novità introdotte dalla legge in merito ai contratti a tempo determinato:
Per tutti i contratti instaurati dopo il 14 luglio 2018 e per tutti quelli che saranno rinnovati o prorogati dopo il 31 ottobre
2018:
–
12 mesi
la durata massima del contratto acausale
–
Proroga di massimo ulteriori 12 mesi con inserimento di almeno una delle seguenti causali:
·
Esigenze
temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di
sostituzione di altri lavoratori
·
Esigenze
connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.
–
Esclusi i lavori stagionali, la durata massima della sommatoria dei
rapporti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro non può superare i 24 mesi.
–
Il numero delle proroghe di un contratto a termine è passato da 5 a massimo 4 nell’arco dei 24 mesi.
–
In caso di superamento dei 24 mesi, di mancanza
delle causali sopra indicate o di quinta proroga, avviene la trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato del rapporto.
–
In caso di rinnovi
del contratto (cioè riassunzione a tempo determinato del medesimo
lavoratore) è sempre obbligatoria
l’indicazione della causale con gli
stessi parametri sopra indicati. Sono esclusi gli stagionali.
Per
i contratti instaurati prima del 14 luglio 2018 ai sensi del DL 81/2015
rimarranno validi i limiti di durata massima di 36 mesi con 5 proroghe
acausali, fermo restando che i rinnovi e
le proroghe che avverranno dopo il
31 ottobre 2018 si adegueranno ai nuovi
limiti normativi.
Si ricorda
inoltre che in aggiunta alla contribuzione
addizionale del 1,4% prevista per i contratti a termine di cui all’art. 2,
comma 28, della Legge n. 92/2012, è previsto un ulteriore incremento pari allo 0,5% per ogni rinnovo o proroga del contratto, compreso il lavoro
somministrato (es: dopo due proroghe o due riassunzioni la contribuzione
aggiuntiva sarà pari al 2,4% totali)
Raffaella
Casellato
Consulente
del lavoro