POST 385

Come noto l’articolo 8 del d.lgs.
546/1992 e l’articolo 6 del d.lgs 472/1997 stabiliscono che non possono essere
comminate sanzioni amministrative al Contribuente che violi la norma tributaria
qualora la violazione sia giustificata “da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali
[la norma tributaria ndr.] si riferisce”.

Di recente la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18405 dello scorso 12 luglio 2018, è intervenuta
proprio sul delicato concetto di incertezza della norma tributaria arrivando a
concludere che “costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa
tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto
e sui destinatari della norma tributaria
, ossia l’insicurezza ed
equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Con questa sentenza la Corte
di Cassazione non si è limitata unicamente ad enunciare il concetto stesso di
incertezza normativa ma ha inoltre sancito il principio secondo cui l’essenza del fenomeno dell’incertezza
normativa oggettiva si possa rilevare attraverso una serie di fatti indice
,
che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo,
individuati a titolo esemplificativo:

1.
nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta
magari al difetto di esplicite previsioni di legge;

2.
nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma
giuridica
;

3.
nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa
individuata;

4.
nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;

5.
nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;

6.
nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7.
nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;

8.
nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9.
nel contrasto tra opinioni dottrinali;

10.
nell’adozione di norme di interpretazione autentica o
meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso