POST 397
L’indennità di fine mandato,
ovvero il TFM, accantonata dalle società a favore dei propri amministratori è
sempre deducibile indipendentemente dal suo ammontare purché determinabile da
atto avente data certa antecedente la nomina. È questa in sintesi la netta
presa di posizione da parte della CTR Lombardia con la sentenza 3749/16/2018
depositata lo scorso 11 settembre 2018.
Sul tema è noto come gli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria tendano a procere con la ripresa a tassazione
della quota di TFM accantonata e dedotta dalle società per la parte che eccede
quella che si sarebbe determinata secondo il classico calcolo riservato alle
indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua diviso
13,5).
I giudici di secondo grado della
Lombardia sono quindi intervenuti sottolineando come tali riprese siano dettate
da una lettura totalmente distorta, da parte degli Uffici dell’Amministrazione
Finanziaria, di quanto contenuto nell’articolo 105 del TUIR, norma che consente
appunto la deducibilità delle indennità di fine rapporto.
Detta norma infatti per le
indennità da corrispondere ai lavori dipendenti (TFR) individua puntualmente
una quota limite di accontamento e deducibilità calcolata sull’importo della
retribuzione annua diviso per 13,5; per il TFM, invece, non esiste alcuna norma
di riferimento.
Per tale ragione, secondo i predetti Giudici, non vi è
dunque limitazione alla deducibilità del TFM nel suo intero ammontare in quanto
tale accantonamento è determinato dal consenso espresso tra le parti senza che
all’Ufficio sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso