POST 403
L’articolo 4 del Dl 119/2018,
entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2018, prevede al comma 1 che siano automaticamente annullati i debiti di
importo residuo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati
all’Agente della Riscossione tra il
1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010.
Tale importo deve tenere in
considerazione quanto ancora dovuto, alla data di entrata in vigore del Decreto,
in termini di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’annullamento verrà
effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire tutti gli adempimenti
tecnico-informatici e contabili necessari.
Per le somme eventualmente
riscosse in relazione alle predette cartelle viene stabilito che:
–
restano definitivamente
acquisite le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del
Decreto;
–
le somme versate dalla data di
entrata in vigore del Decreto:
o sono
imputate alle rate riferite ad altri debiti eventualmente inclusi nell’istanza
di “Rottamazione delle cartelle”;
o sono
imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza;
o solo
in mancanza dei debiti di cui ai due punti precedenti sono rimborsate.
Sono esclusi dalla
cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati all’Ader relativi
a:
a. risorse
proprie tradizionali;
b. IVA
all’importazione;
c. recuperi
degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;
d. crediti
derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
e. multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso