POST 403

L’articolo 4 del Dl 119/2018,
entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2018, prevede al comma 1 che siano automaticamente annullati i debiti di
importo residuo fino a mille euro
risultanti dai carichi affidati
all’Agente della Riscossione tra il
1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010
.

Tale importo deve tenere in
considerazione quanto ancora dovuto, alla data di entrata in vigore del Decreto,
in termini di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’annullamento verrà
effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire tutti gli adempimenti
tecnico-informatici e contabili necessari.

Per le somme eventualmente
riscosse in relazione alle predette cartelle viene stabilito che:


restano definitivamente
acquisite le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del
Decreto;


le somme versate dalla data di
entrata in vigore del Decreto:

o sono
imputate alle rate riferite ad altri debiti eventualmente inclusi nell’istanza
di “Rottamazione delle cartelle”;

o sono
imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza;

o solo
in mancanza dei debiti di cui ai due punti precedenti sono rimborsate.

Sono esclusi dalla
cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati all’Ader relativi
a:

a. risorse
proprie tradizionali;

b. IVA
all’importazione;

c. recuperi
degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;

d. crediti
derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

e. multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso