POST 407
Il disegno di legge di
bilancio 2019 introduce una norma con cui viene istituito un fondo per il
ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con
sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie
finanziarie (ACF), a causa della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di
azioni emesse da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018 (tra cui Banca Popolare di Vicenza e
Veneto Banca).
Il Fondo avrà una
dotazione finanziaria complessiva di Euro 1,5 miliardi, di cui Euro 500
milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
L’accesso al Fondo è
riservato ai risparmiatori, persona fisica o imprenditore individuale,
che hanno acquistato le azioni, o i loro successori mortis causa, nonchè il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in
possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Il Fondo opererà nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) le azioni devono
essere state acquistate avvalendosi della prestazione di servizi di
investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
b) le azioni devono
essere state detenute alla data in cui la banca è posta in liquidazione;
c) la domanda per il
riconoscimento del danno ingiusto patito sia presentata avanti l’autorità
giudiziaria ordinaria o l’ACF entro il 30 giugno 2019.
Il risarcimento:
a) è pari al 30%
dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o nelle
pronunce dell’ACF entro il limite massimo complessivo di Euro 100.000 per
ciascun risparmiatore;
b) non è cumulabile con
altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividenti
percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto.
Con l’accettazione del
risarcimento da parte del Fondo il risparmiatore rinuncia all’esercizio di
qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni.
Il Fondo opererà nei
limiti della dotazione finanziaria e fino a suo esaurimento secondo il criterio
cronologico della presentazione della domanda.
Quanto ai risparmiatori
che hanno aderito ad iniziative transattive assunte delle banche è previsto che
possano proporre la domanda di risarcimento alle seguenti condizioni:
a) dall’importo
risarcibile vanno dedotti gli importi liquidati in esecuzione della
transazione;
b) fatta eccezione per i
risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE inferiore ad Euro 35.000 nell’anno
2018 l’erogazione dei rimborsi è postergata rispetto agli altri risparmiatori
che non hanno aderito a iniziative transattive.
La procedura per la
presentazione delle domande è quella già operativa e prevista dal vigente regolamento
Consob. La stessa Consob tuttavia entro 45 giorni dalla entrata in vigore della
Legge di Bilancio provvederà a definire delle modalità semplificate per la
presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori.
Quanto ai risparmiatori
in possesso delle obbligazioni subordinate la competenza viene mantenuta in
capo all’Anac e viene estesa la possibilità di usufruire della procedura
arbitrale anche ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate emesse
da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso