POST 410
Tra le novità contenute nella bozza della Legge di Bilancio per il 2019 vi è quella dell’articolo 4 concernente i nuovi requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).
L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto, con riferimento ai requisiti all’accesso:
1. viene innalzata a 65mila euro, per tutte le attività di impresa e professionali, la soglia dei ricavi o compensi percepiti nell’anno;
2. vengono eliminati i limiti, fino ad oggi vigenti, in relazione a:
a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);
b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).
3. la previsione per cui non potevano avere accesso al regime coloro i quali avessero percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30 mila euro viene sostituita dall’impossibilità di accedere al regime per coloro che intendono svolgere l’attività prevalentemente nei confronti di un soggetto che nel biennio precedente è stato loro datore di lavoro.
Con riferimento invece alle cause di ostative viene previsto il rafforzamento della condizione di cui al comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 il quale, oltre ad escludere dal regime i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’attività di impresa, a società di persone o srl trasparenti, esclude anche – elemento di novità – i soggetti partecipanti a società a responsabilità limitata, ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza.
Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:
– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;
– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;
– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;
– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).
Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.
Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso