POST 424

Con l’ordinanza n. 27058/2017
la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della disciplina
fiscale dell’operazione che vede la permuta di un bene esistente, nella specie
il terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, con un bene futuro,
normalmente un’immobile facente parte dell’edificio realizzato dall’impresa
edile che ha acquistato il terreno.

La Corte, in particolare,
ha approfondito la questione relativa al momento in cui si realizza la
plusvalenza imponibile per la persona fisica derivante dalla dazione in permuta
del terreno edificabile
.

La Corte, confermando
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che la plusvalenza
deve ritenersi realizzata dal cedente nel momento in cui il corrispettivo per
la cessione del terreno, che è rappresentato dalla proprietà del realizzando
immobile, viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente e cioè al momento
del trasferimento della proprietà della costruzione realizzata sul terreno

non essendo a tal fine sufficiente la mera emissione dell’atto di
identificazione catastale della costruzione realizzata sul terreno.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso