POST 426
Come noto l’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) è intervenuto modificando il contenuto della norma di cui all’articolo 20 del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).
La disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.
Tuttavia sin dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2018, si è molto dibattuto su quale dovesse essere l’ambito temporale di applicazione del nuovo articolo 20 TUR ovvero se si potesse considerare norma interpretativa e conseguentemente “sanante” di eventuali contenziosi in atto con l’amministrazione finanziaria in relazione ad accertamenti vertenti su il dettato antecedente della norma.
Sul punto il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018 in commissione Finanze alla Camera, ha ribadito che tale novella modificativa ha natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma.
Detta interpretazione si allinea quindi ad un ormai affermato filone giurisprudenziale che poco spazio aveva lasciato ad interpretazioni più favorevoli ai contribuenti interessati.
Se da un lato quindi viene ribadita la sostanziale irretroattività della norma dall’altro con questa risposta il MEF ha precisato che le modifiche apportate all’articolo 20 del TUR trovano applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti. Questa conclusione appare comunque di indubbio vantaggio per i contribuenti in quanto le modifiche in commento troverebbero applicazione con riferimento non tanto alla data di registrazione dell’atto quanto alla data di avvio dell’attività accertatrice e di liquidazione dell’imposta da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Si ricorda infine che in maniera coordinata con le modifiche apportate all’articolo 20 è stato modificato anche l’articolo 53-bis del TUR che disciplina le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia nell’ambito delle attività di accertamento, richiamando espressamente la disciplina sull’abuso del diritto prescritta dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato, per i motivi anzidetti, mediante l’attività interpretativa di cui al novellato articolo 20 del T.U.R, tale vantaggio potrà essere valutato dal competente ufficio dell’Agenzia, in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1° gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
In altri termini, in sede di controllo degli atti, gli uffici potranno valutare la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche i fatti, gli atti e i contratti ad essi collegati, secondo la disciplina sull’abuso del diritto di cui al citato articolo 10-bis, nel rispetto delle regole procedimentali dalla stessa prevista.
Resta quindi inteso che le nuove disposizioni non esplicheranno effetti con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati in data antecedente al 1° gennaio 2018, ancorché non definitivi.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso