POST 444
La Legge 30 dicembre 2018 n.145, cd. Legge di Bilancio 2019, con le previsioni contenute nell’articolo 1 commi da 9 a 11 ha modificato ed ampliato i requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).
L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto vengono eliminati i limiti vigenti fino al 2018. Unico vincolo all’accesso è infatti costituito dal non aver superato la soglia di 65 mila euro, ragguagliata ad anno, di ricavi o compensi nell’anno precedente.
Sono infatti stati eliminati i limiti, vigenti fino alla precedente versione della norma, in relazione a:
a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);
b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).
Con riferimento invece alle cause di ostative vengono rimodulate le condizioni di cui alle lettere d) e d-bis)del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. A seguito di dette modifiche non potranno applicare il regime forfettario:
a. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
b. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:
– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;
– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;
– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;
– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).
Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.
Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.
Resta tuttavia auspicabile un pronto chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione del regime agevolato in commento soprattutto in relazione alle cause ostative riguardanti le partecipazioni in società a responsabilità limitata.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso