POST 452

A partire dal 2009, l’ABI e le Associazioni Imprenditoriali (di seguito, le Parti) hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI hanno ottenuto la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine e di allungare le scadenze del credito.

I precedenti accordi per il credito tra le Parti hanno avuto come obiettivo quello di definire misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovavano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presentavano prospettive di continuità e sviluppo aziendale.

Le misure oggetto dei precedenti accordi hanno principalmente abbracciato 3 categorie di imprese:

A. Imprese in Ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo Accordo per il Credito 2019 sottoscritto tra l’Abi e le varie Associazioni Imprenditoriali (Nuova moratoria 2019), entrato in vigore il 1° gennaio ’19, prevede, rispetto ai precedenti accordi, solo misure di sospensione/allungamento dei finanziamenti alle PMI, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un massimo di 12 mesi e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

I requisiti essenziali che deve avere l’impresa per poter presentare la richiesta di sospensione/allungamento dei finanziamenti che ha in corso sono due:

– L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

– L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.

Dott. Marco Toti