POST 453
Come noto, dallo scorso 1° gennaio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017, la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (B2B) e verso i consumatori finali (B2C), a completamento di quel processo iniziato ancora nel 2014 con l’introduzione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G).
Tuttavia l’art. 1, commi 53 e 54, della Legge di bilancio per l’anno 2019, recependo le indicazioni avanzate dal Garante per la privacy, ha stabilito che sono escluse dagli obblighi di certificazione attraverso fatturazione elettronica le operazioni i cui dati siano oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014.
Pertanto con riguardo alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria, per tutto il periodo d’imposta 2019, oltre alle Farmacie (sia pubbliche che private) devono astenersi dall’emettere la fattura in formato elettronico:
- Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri, degli Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici sanitari di radiologia, Veterinari;
- Le ASL, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa;
- I Presidi di specialistica ambulatoriale, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le Strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN;
- Le Parafarmacie;
- Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Il divieto di fatturazione elettronica per quest’ampia categoria di soggetti, seppur limitatamente a specifiche operazioni, è sintomatico delle importanti problematiche in ambito privacy insite nel nuovo adempimento.
Il Garante della privacy sul finire dello scorso anno, si era infatti lamentato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per non essere stato adeguatamente coinvolto in fase preliminare nella progettazione del processo di fatturazione elettronica, considerato che comporta il trattamento sistematico di dati personali su larga scala.
In particolare il Garante ha criticato il fatto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver recapitato le fatture in qualità̀ di “postino”, non si limiti ad archiviare i dati necessari ad assolvere gli obblighi fiscali, ma conservi la fattura vera e propria, che contiene informazioni non necessarie a fini fiscali, che riguardano per esempio la descrizione delle prestazioni, i rapporti fra cedente e cessionario, gli sconti applicati, le fidelizzazioni, le abitudini di consumo, oltre a dati obbligatori imposti da specifiche normative di settore, con particolare riguardo ai trasporti, alle forniture di servizi energetici o di telecomunicazioni (tipologie dei consumi, fatturazione dettagliata, regolarità̀ dei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti).
Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia