POST 454
Introdotto dal 1° gennaio 2018 e confermato fino alla fine del 2019, il bonus per investimenti nella formazione dei dipendenti alle tecnologie di Industria 4.0 consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% per le spese sostenute nel 2018. Con l’entrata in vigore della nuova leggere di bilancio, le spese effettuate nel 2019 saranno soggette alla seguente rimodulazione dell’intensità del contributo:
-50% per le piccole imprese;
-40% per le medie imprese;
-30% per le grandi imprese.
La fruizione di questo incentivo è prevista esclusivamente tramite compensazione in F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello per cui si sta richiedendo l’agevolazione e non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap.
L’invio del modello F24 potrà essere effettuato solamente attraverso i servizi telematici Fisconline e Entretel forniti appositamente dall’Agenzia delle Entrate.
È importante evidenziare che a questo credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo di crediti né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro.
Tutte le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti saranno tenute ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile prodotta dall’impresa attraverso un’apposita certificazione rilasciata dal revisore incaricato o da un professionista iscritto al registro dei revisori legali. La certificazione dovrà essere anch’essa allegata al bilancio dell’impresa. Si segnala che anche i costi sostenuti per la certificazione contabile possono essere agevolati nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro.
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità del revisore, egli è tenuto a prestare molta attenzione nell’esecuzione degli atti richiesti in quanto errori gravi nella certificazione possono essere sanzionabili con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.
A cura di Villani & Partners