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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Cedolare secca sugli immobili commerciali.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:29:41

POST 459

L’articolo 1 della cd. Legge di Stabilità 2019 ha esteso la possibilità alle persone fisiche, di applicare la cedolare secca anche ad alcuni immobili commerciali, nello specifico a quelli classificati nella categoria C/1, che identifica i negozi e le botteghe.

Il regime agevolativo conosciuto come cedolare secca, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’imposta di bollo e all’imposta di registro, potrà essere utilizzato anche per i contratti di locazione stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili accatastati nella categoria C/1,di superficie non superiore a 600mq.

Mentre non vi sono dubbi sulla natura del fabbricato in quanto è la stessa norma che richiede la classificazione nella categoria catastale C/1, occorre porre l’attenzione alle modalità di determinazione della superficie, che non dev’essere superiore ai 600 mq e alla data di stipula del contratto.

Per quanto attiene la superficie dell’immobile, in assenza di chiarimenti ministeriali, si ritiene corretto prendere a riferimento la superficie catastale riportata in visura catastale affianco della consistenza, tenendo comunque conto che nel conteggio dei 600 mq non vanno computate le pertinenze, le quali, però, possono usufruire anch’esse dell’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale.

Per quanto riguarda invece la data di stipula, bisogna sottolineare che la norma prevede la possibilità di applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati dal 01.01.2019 al 31.12.2019.Non si tratta quindi di una norma “a regime”, ma operante solo nel citato arco temporale. Occorre pertanto fare attenzione non tanto alla decorrenza contrattuale, bensì alla data di stipula del contratto. Ad esempio resterà escluso dalla possibilità di applicazione della cedolare secca un contratto sottoscritto a fine dicembre 2018, anche se con decorrenza 1° gennaio 2019; rientrerà invece un contratto con decorrenza 1° gennaio 2020 ma stipulato e sottoscritto entro il 31.12.2019.

La cedolare secca non potrà però venire applicata ai contratti di locazione di immobili commerciali già in essere nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15 ottobre 2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

L’opzione per la cedolare secca sugli immobili commerciali prevede l’applicazione di un’imposta sostituiva del 21% sul canone di locazione annuo prestabilito, senza la possibilità di alcuna riduzione e/o agevolazione, e preclude la possibilità di aggiornamento del canone sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Inoltre, dalla Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2019, si rileva che gli effetti finanziari dell’opzione sono validi per tutti i sei anni di durata della locazione commerciale, suggerendo che l’agevolazione non si limiti all’anno 2019, ma operi per tutte le annualità.

Ad oggi tuttavia l’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto all’aggiornamento dei modelli ministeriali (modello RLI) per la registrazione dei contratti di locazione di immobili commerciali con l’opzione della cedolare secca, informando che l’unica via disponibile per la registrazione è la presentazione cartacea dei contratti agli uffici territoriali.

Dr. Davide Destri
Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2019 e facoltà di utilizzo degli Ias/Ifrs.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:21:20


POST 458

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul Dlgs. 38 del 2005 recante disposizioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione dei rendiconti annuali e del loro coordinamento con la normativa tributaria nazionale.

In sintesi, i commi 1070 e 1071 della Legge di Bilancio introducono rispettivamente il nuovo articolo 2-bis che prevede la facoltà, e non più l’obbligo, alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (cc.dd. Ias adopter), di redigerlo applicando i principi contabili nazionali, Oic. Mentre, il secondo comma precisa che i soggetti interessati dal comma precedente possono avvalersi di detta facoltà a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Tali disposizioni sono rivolte, in particolare, alle banche (le Bcc in particolare) con titoli non quotati, attualmente obbligate a redigere i bilanci applicando gli Ias/Ifrs, che avrebbero la facoltà di utilizzarli.

Pertanto, in base a quanto si legge dalla nuova norma, sembrerebbe consentito il passaggio all’utilizzo dei principi contabili nazionali e da subito, già dal 2018.

Ciononostante, restano sul tavolo diverse incognite e nodi da sciogliere. La nuova norma così introdotta necessita di un profondo coordinamento e di regole di transizione con le altre disposizioni civilistiche e tributarie. Non è di poco conto dal punto di vista fiscale l’eventuale passaggio da una valutazione contabile a fair value a quella del costo ed il mantenimento del rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che anche i principi contabili nazionali hanno ormai fatto proprio.

Da ultimo, si noti che i principi contabili nazionali sono indirizzati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche, che prima di applicare gli Ias/Ifrs, sottostavano alle regole contabili imposte dalla Banca d’Italia.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: addio all’Ace e ai bonus sull’irap.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:10:01


POST 457

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul tax rate delle imprese abrogando in campo ires l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), ed in campo irap, il credito di imposta ex L.190 del 2014 e i bonus per le assunzioni nel sud.

Il comma 1080 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio si occupa dell’eliminazione dell’Ace seppur prevedendo comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le eccedenze residue al 31 dicembre 2018 non ancora compensate.

Non appare del tutto chiara la decorrenza del provvedimento perché quest’ultimo non prevede una decorrenza specifica. Tuttavia, è ragionevole considerare come tale la data del primo gennaio 2019. Risulta altresì ragionevole che per quanto riguarda i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’efficacia temporale dell’abrogazione vada intesa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Come anticipato, è comunque prevista una specifica norma transitoria grazie alla quale restano salve le disposizioni sul riporto ed utilizzo delle eccedenze Ace esistenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La norma transitoria, però, non chiarisce del tutto se per le eccedenze Ace continui a valere anche la facoltà della loro conversione in crediti di imposta, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del decreto Mef 3 agosto 2017. In sintesi, quest’ultima norma prevede, in alternativa al riporto delle eccedenze Ace, la possibilità della loro conversione in crediti compensabili con l’Irap, ma solo di quelle maturate nell’anno. La norma di salvaguardia richiama solo il comma 2, dedicato al riporto delle eccedenze, e non anche il comma 3, dedicato alla loro eventuale conversione in credito di imposta. Ciononostante, il mancato richiamo al comma 3 appare irrilevante se si considera che comunque tale disposizione è a sua volta richiamata dal comma 2, articolo 3 del Decreto Mef. In ogni caso, poiché è consentito trasformare in crediti Irap unicamente le eccedenze Ace di periodo, le eventuali eccedenze Ace riportabili per il periodo di imposta 2018 (e non convertite) potranno essere utilizzate soltanto a riduzione dei redditi imponibili dei futuri periodi di imposta.

Il comma 1086 dell’articolo 1 abroga il credito d’imposta (ex art. 1 comma 21 della L. 190/2014) pari al 10% dell’irap lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Anche qui non è chiara la decorrenza, ma è ragionevole supporre, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 entra in vigore il primo gennaio 2019, che la sua soppressione riguardi il credito che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data e dunque, dal periodo d’imposta 2019 e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo, dunque, dal periodo d’imposta 2020.

Infine, i commi 1085 e 1087 cancellano le maggiori deduzioni irap relativamente alle assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato under 35 e donne nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso