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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Riaperta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 20:32:27

POST 462

Con l’art. 1 co. 940-948 della legge di bilancio 2019 è stata riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione del tutto analoga a quella contenuta nella L. 208/2015.

La rivalutazione è riservata alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili nazionali; inoltre è estesa la possibilità di accedervi, per i soli beni impiegati nell’esercizio di attività commerciali, anche alle società di persone, agli imprenditori individuali, agli enti non commerciali residenti nonché alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali, con esclusione dei cosiddetti “beni merce”, oltre alle partecipazioni in società controllate e collegate purché costituenti “immobilizzazioni finanziarie”.

L’unica differenza rispetto alla rivalutazione introdotta con la L. 208/2015 è rappresentata dal periodo di riferimento.

Con la nuova norma, infatti, il bilancio di riferimento per il possesso dei beni è quello in corso al 31.12.2017 mentre la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo che, per i soggetti con bilancio coincidente con l’esercizio solare, sarà rappresentato dal bilancio chiuso al 31.12.2018.

Tutte le altre disposizioni richiamano pedissequamente quanto previsto dalla L. 208/2015 ovvero:

– la rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea;

– la misura dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili;

– il differimento degli effetti fiscali dei valori decorre dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita;

– sarà possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%;

– le imposte sostitutive e l’eventuale affrancamento vanno versate in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Dal punto di vista contabile, come per le precedenti leggi di rivalutazione, la rivalutazione si potrà perfezionare con le consuete modalità:

– rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;

– rivalutazione del solo costo storico;

– riduzione del fondo di ammortamento.

La legge di bilancio prevede – altresì – la possibilità di riallineamento dei valori civili e fiscali, estesa anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, con l’applicazione delle medesime aliquote di imposta sostitutiva previste per la rivalutazione dei beni e con i medesimi termini di versamento.

L’efficacia fiscale è differita anche in questo caso a decorrere dal terzo esercizio successivo con l’eccezione dei beni immobili il cui maggior valore risulta fiscalmente riconosciuto dal periodo d’imposta in corso al 01 dicembre 2020.

Lorenzo Gassa
Dottore commercialista – Studio Epica Vicenza-Treviso



Bando Regione Veneto nel settore Turismo.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 11:23:57

POST 461

Segnaliamo l’apertura di un interessante bando della Regione Veneto che riguarda il settore turismo.

Di seguito un piccolo riepilogo delle caratteristiche dell’agevolazione.

Beneficiari
Piccole e medie imprese ricettive che non siano ricomprese nel territorio dei comuni di montagna e siano aderenti a un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta.
Ad esempio: Alberghi e hotel, ma anche campeggi, bed and breakfast e case vacanze.

Cosa finanzia
Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
Sono ad esempio ammissibili gli interventi relativi a:

* l’ampliamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive,
* l’acquisto di impianti e strumenti tecnologici (compresi hardware e software e sistemi di prenotazione elettronica),
* interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità,
* interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di
ristorazione adeguata alla capacità ricettiva,
* interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura,
* l’accorpamento di attività,
* la realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness,
* nonché interventi per migliorare l’accessibilità.

Qual è l’agevolazione
Il contributo è concesso a fondo perduto e copre fino al 30% delle spese, con un massimo di 200 mila euro (in regime de minimis).

Tempistiche e modalità di presentazione
Domande dal 22 gennaio 2019 al 7 maggio 2019. La procedura di valutazione sarà a graduatoria.

A cura di Villani & Partners



Perdite di impresa da parte dei soggetti IRPEF.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 11:16:12

POST 460

La Legge di Bilancio 2019, con i commi da 23 a 26, ha equiparato la disciplina delle perdite fiscali dei soggetti Irpef esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone e Srl in piccola trasparenza fiscale) a quella prevista per le società di capitali a partire dal periodo di imposta 2018, in esplicita deroga allo statuto dei diritti del contribuente.

Si ricorda che fino al periodo di imposta 2017 le perdite dei soggetti Irpef erano così trattate:

– soggetti in contabilità semplificata: le perdite potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo della persona fisica, a prescindere dalla natura dei redditi dichiarati. Non erano stabiliti limiti alla deduzione, ma l’eventuale eccedenza di perdita non poteva essere riportata ai periodi di imposta successivi.

– soggetti in contabilità ordinaria: le perdite potevano essere compensate solo con redditi di impresa e l’eventuale eccedenza era riportabile non oltre il quinto esercizio successivo. Le perdite dei primi tre periodi di imposta il riporto era possibile senza limiti di tempo.

Le modifiche apportate all’art. 8 del Tuir dalla legge di Bilancio 2019 sono le seguenti:

1. le perdite di impresa in contabilità semplificata possono essere scomputate solo da altri redditi di impresa;

2. l’eventuale eccedenza di perdita non utilizzata è riportabile a riduzione senza limiti temporali dal reddito di impresa dei periodi di imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi.

3. resta salva la possibilità di compensare la perdita con eventuali altri redditi di impresa del soggetto irpef, senza il citato limite dell’80%.

Di particolare rilevanza sono, infine, le disposizioni transitorie applicabili alle imprese in contabilità semplificata:

1. È consentito il recupero dell’eventuale eccedenza di perdita non compensata nel periodo di imposta 2017 in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti:

– nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

2. in deroga al novellato art. 8 del Tuir (che aveva fissato il sopraccitato limite dell’80%) le perdite del 2018 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa:

– nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia