POST 470
La delibera assembleare contenente la previsione per cui il socio o i soci si impegnano nei confronti della società partecipata ad effettuare un finanziamento soci costituisce scrittura privata a contenuto patrimoniale che va assoggettata, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986 – Testo Unico dell’imposta di registro, ad imposta di registro pari al 3% dell’importo del finanziamento deliberato.
È questo in sintesi il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 1951 depositata lo scorso 24 gennaio 2019.
Nel caso di specie infatti è stata attribuita natura di scrittura privata al verbale di assemblea, riportante le firme di tutti i soci finanziatori, nel quale veniva deliberato il finanziamento da parte dei soci in favore della società. La natura di scrittura privata è stata attribuita dai giudici in quanto riportante le firme dei soci finanziatori che con tale apposizione hanno in sostanza integrato, a parere dei giudici, la volontà di accettare il vincolo contrattuale di finanziamento confluito nella delibera.
Quest’ultima pronuncia si pone quindi in sintonia con le ultime pronunce della corte di Cassazione sul tema (cfr. Cass. 30179/2017) le quali hanno considerato integrato il requisito di scrittura privata del verbale di assemblea che vedesse anche la sola partecipazione alla stessa del socio finanziatore.
Per le procedure di finanziamento soci si ricorda infine che gli accordi stipulati per il tramite di scambio di corrispondenza commerciale (avente data certa) scontano invece l’imposta di registro al 3% solamente in caso d’uso (ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera a) della Tariffa parte II allegata al DPR 131/1986).
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso