POST 477
Nello scorso novembre 2018, il Garante della privacy aveva sollevato “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali” in caso di emissione della fattura elettronica.
Per risolvere queste criticità il legislatore ha esteso il divieto, relativamente al periodo d’imposta 2019, di emettere le fatture in formato elettronico anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), come già previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.
Si tratta di un’inversione di marcia per molte attività con oggetto prestazioni sanitarie, che dallo scorso 01 gennaio 2019 risultavano soggette all’obbligo di fatturazione con modalità elettroniche, ma che, a decorrere dal 13 febbraio, entrata in vigore del divieto, dovranno ritornare alla “vecchia” fattura in formato cartaceo.
Per avere una panoramica dei soggetti rientranti nel divieto è necessario ricordare la nozione di “prestazioni sanitarie” utilizzata dal legislatore, al fine di definire il corretto trattamentoda riservare allefigure professionali come ad esempio i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi.
Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente FAQ, le figure in commento rientrano nel divieto di emettere le fatture elettroniche, pur non essendo obbligate alla trasmissione dei dati al STS.Sembra chiaro che, i documenti emessi in formato elettronico dal 01/01 al 12/02 risultano “regolari” in quanto emesse in base alla previgente normativa.
Si può affermare che, tutti gli operatori sanitari che eseguono prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti “privati” dovranno emettere fattura con formato cartaceo.
Al contrario, resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico nel caso di fatture emesse dall’operatore sanitario che riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni tenute all’invio dei dati al STS (per esempio si tratta di prestazioni consulenziali oppure docenze a corsi di formazione) e nel caso di emissione di fattura a soggetti titolari di partita iva.
Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso