POST 479
Come noto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità circa i requisiti all’accesso e le cause di esclusione del regime agevolativo contenuto nella Legge 190/2014 (“Regime dei forfettari”).
Tra le cause ostative all’applicazione del regime agevolativo, che ricordiamo prevede l’applicazione di una aliquota flatal 15% per gli esercenti attività di impresa o professionale con ricavi e compensi fino a 65 mila euro, il comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, come novellato dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che è precluso l’accesso al regime alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è quindi intervenuto sulla predetta causa di esclusione modificando la lettera d-bis) puntualizzando che la previsione ivi contenuta non trova applicazione qualora il soggetto che inizia una nuova attività abbia precedentemente svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Questi soggetti potranno quindi beneficiare del regime dei cd. forfettari.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso