POST 478
L’articolo 1 comma 646 della Legge di bilancio 2019, modificando l’articolo 27-bis della tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come già previsto per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono esentati dall’imposta di bollo.
Quindi secondo il novellato articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72 risultano ora esclusi dall’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Ai fini dell’esenzione risulta quindi fondamentale l’assenza di finalità lucrative oltre al riconoscimento sportivo da parte del CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive (tenuto dallo stesso CONI).
A titolo esemplificativo potranno quindi ora rientrare nell’agevolazione i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l’ente sia parte, le ricevute rilasciate per la certificazione delle quote di frequenza, le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Si precisa in ultimo che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esclusi dall’applicazione dell’Iva superiori a 77,47 euro è comunque dovuto in quanto non rientranti nell’elenco degli atti indicati nell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso