POST 481
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interessante risposta ad un’istanza di interpello (n. 68/2019) che sicuramente può rappresentare in molte situazioni una via di fuga all’applicazione della normativa delle società di comodo.
La disciplina delle società di comodo, in particolare per le società immobiliari di gestione, spesso portava alla determinazione di una soglia di ricavi minimi non allineati al mercato impedendo conseguentemente il superamento del test di operatività.
Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva aperto alla possibilità di disapplicare la normativa sulle società di comodo richiedendo però la dimostrazione, con interpello, dell’adozione di canoni di locazione almeno pari al quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione aveva espresso la possibilità di fare riferimento ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).
L’ulteriore passo avanti, con il recente parere, è che il contribuente potrà disapplicare la normativa delle società di comodo, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, quando avrà dichiarato canoni non inferiori ai valori delle quotazioni OMI.
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia