Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare a partire dal 1 aprile 2019.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:47:38

POST 485

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni per le nuove modalità di presentazione delle richieste di assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1 aprile 2019.

Per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo le domande dovranno essere inoltrate telematicamente direttamente all’INPSe non saranno più raccolte in modalità cartacea dal datore di lavoro.

La domanda di ANF dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS mediante uno dei seguenti canali:

  • Direttamente dal richiedente tramite la sezione dedicata all’interno del sito www.inps.it, per coloro che siano in possesso del PIN dispositivo per l’accesso alla piattaforma. Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Tramite i Patronati e intermediari dell’Istituto, anche per gli utenti non in possesso di PIN.

A seguito della richiesta l’ente individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata oppure tramite gli intermediari che hanno presentato la richiesta. Saranno inviati al richiedente solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La procedura telematica è prevista anche per le richieste di variazione delle condizioni di spettanza (es. nascita di figli) durante il periodo di validità di una domanda precedentemente presentata.

A seguito delle richieste di autorizzazione all’inserimento di familiari nel nucleo familiare (mod. ANF42), per le quali è già in vigore l’inoltro telematico (es. in caso di separazione/divorzio dei genitori), non verranno più inviati ai richiedenti i provvedimenti di accoglimento (mod. ANF43), ma l’istituto provvederà automaticamente all’istruttoria della domanda di ANF rendendo disponibile la consultazione degli importi riconosciuti con le modalità sopra indicate. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto. Pertanto il dipendente dovrà presentare domanda telematica, entro il limite prescrizionale di cinque anni, con le modalità sopra indicate, oltre alla possibilità di contattare il Contact Center telefonico, se in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione anche del datore di lavoro, che potrà prenderne visione tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà successivamente calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si consiglia quindi di avvisare i dipendenti che non intendano presentare le domande autonomamente, affinché, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite i CAF/Patronati, richiedano anche l’invio della domanda di ANF con decorrenza della nuova annualità dal 1 luglio 2019.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:43:10

POST 484

La Farmacia italiana sta vivendo da alcuni anni un processo di profonda trasformazione. La piccola farmacia tradizionale, molto professionalizzata, costruita sulla ricetta e preservata da una rigorosa regolamentazione del Settore, è ormai un lontano ricordo. Da un lato, le liberalizzazioni introdotte da Bersani, da Monti e dalla recente Legge sulla concorrenza di Renzi e Gentiloni; dall’altro, la progressiva genericazione del mercato del farmaco, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dell’e-commerce, hanno trasformato la farmacia in un negozio “non-ben-definito” e con una forte connotazione commerciale.

In realtà, ancora nel 2009 si era teorizzato un modello di “Farmacia professionale”, in cui il farmacista avrebbe riacquistato un ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso l’erogazione di importanti servizi a favore della popolazione e a supporto o addirittura in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n.69/2009, il D.Lgs n.153/2009 e i successivi Decreti Ministeriali attuativi avevano infatti sancito la possibilità per le farmacie di svolgere:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: quali i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; i test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; i test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; i test ovulazione, gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; i test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  2. servizi di secondo livello: rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prevedendo l’inserimento in farmacia di defibrillatori semiautomatici e l’utilizzo di dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto – spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; ma anche l’utilizzo di dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi in tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  3. servizi professionali resi da operatori socio-sanitari: per l’effettuazione (a domicilio o presso i locali della farmacia) di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come per esempio quelle di infermieri e fisioterapisti.

La “Farmacia dei servizi”, secondo le intenzioni della norma, doveva quindi essere una “Farmacia evoluta e professionalizzata”, in grado di svolgere un fondamentale ruolo di presidio sanitario del territorio.

Si ritiene infatti che l’assistenza continuativa, resa possibile dalla professionalità, dall’organizzazione imprenditoriale e dalla capillarità del servizio farmaceutico territoriale, possa favorire la prevenzione, l’aderenza terapeutica, il controllo delle cronicità e la deospedalizzazione con indubbio vantaggio non solo dei clienti-pazienti, ma anche della spesa sanitaria dello Stato.

Tuttavia, malgrado le meritevoli intenzioni del legislatore, la “Farmacia dei servizi” si è finora principalmente sostenuta sulle spalle (già molto provate!) delle farmacie che in questi anni, pur di soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno fatto diversi investimenti e avuto molti costi, a fronte di ricavi spesso contenuti o addirittura assenti. Lo Stato non ha fatto la sua parte, lasciando da sole le farmacie, con l’inevitabile conseguenza che la “Farmacia dei servizi” nel nostro Paese non è mai pienamente decollata.

Una svolta positiva, in questo difficile contesto, è però rappresentata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, meglio nota come Legge di bilancio 2018, che all’art. 1, commi da 403 a 406, ha previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo della Legge è verificare in che modo e in quale misura la Sanità pubblica sia avvantaggiata dal sostenere i costi per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie al fine quindi di favorirne lo sviluppo.

La sperimentazione, iniziata nel 2018 nelle Regioni di Piemonte, Lazio e Puglia, continuerà quest’anno in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, per terminare il prossimo anno in Veneto, Umbria e Campania.

Lo scorso 21 marzo si è insediato il Gruppo di lavoro ministeriale che dovrà entro quattro mesi individuare quali tra i servizi previsti dal D.Lgs. n.153/2009 e dai successivi decreti attuativi, saranno testati secondo i budget di spesa stabiliti Regione per Regione. Sebbene gli importi stanziati non siano elevati, è un segnale politico molto importante: la Farmacia e la “Farmacia dei servizi” meritano attenzione e sostegno! Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia