POST 491
L’articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall’anno di imposta 2019.
Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:
– 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
– 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che l’IMU risulta deducibile all’ulteriore condizione dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell’Irap.
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia