POST 507
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19799/2018, confermando l’orientamento già espresso con la propria sentenza n. 30179/2017, ha statuito che, ai fini della formalizzazione di un accordo commerciale a mezzo “scambio di corrispondenza”, lo scambio delle lettere perfezionato mediante la consegna brevi manu è equiparato a quello realizzato a mezzo servizio postale con la conseguente che diviene del tutto irrilevante la mancanza della prova dell’avvenuta spedizione da una parte all’altra dei documenti redatti in forma di proposta e accettazione spesso contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso