POST 510
Malgrado la fatturazione elettronica sia già una realtà fin dal 1° gennaio scorso, pur con le deroghe per quanto concerne le cessioni e prestazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria; malgrado l’esclusione prevista fino al 1° gennaio 2020 per tutte le farmacie con un volume d’affari inferiore a euro 400 mila; malgrado la “proroga di fatto” operata attraverso la moratoria delle sanzioni per i primi 6 mesi, prevista dall’art. 12-quinquies del DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019; malgrado tutto ciò, a decorrere dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’art. 2 del DLgs n.127 del 5 agosto 2015, la maggior parte delle nostre farmacie (che hanno un volume d’affari superiore a euro 400 mila!) è obbligata alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Da oggi quindi anche lo scontrino, che rispetto alla fattura è certamente il documento di certificazione fiscale prevalente in farmacia, è diventato elettronico.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E pubblicata il 29 giugno scorso è andata in soccorso di quelle molte farmacie che non si sono attrezzate per tempo, magari perché hanno sperato fino all’ultimo in una più decisa proroga (poi non arrivata) oppure con la scusa della (del resto reale) carenza nel mercato di registratori di cassa telematici (in grado di assolvere ai nuovi obblighi),
L’Agenzia ha chiarito che questi “ritardatari”, che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno fino all’attivazione di un Registratore Telematico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovvero i corrispettivi di luglio, entro agosto; quelli di agosto, entro settembre; ecc.) servendosi dei “vecchi registratori di cassa in uso”, rilasciando lo scontrino fiscale al cliente e compilando Il Registro dei corrispettivi.
La Circolare ha anche preannunciato che le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri saranno presto definite da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nel frattempo è stato attivato all’interno dell’Area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) un nuovo servizio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che consente ai soggetti interessati di predisporre online un documento commerciale, inserendo i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico) e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Il documento potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se il cliente è d’accordo, trasmesso via email.
Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia