POST 528
Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020 interviene facendo chiarezza su una ormai annosa questione legata alla tassazione per trasparenza dei redditi derivanti da Trust esteri cd. opachi.
La norma contenuta nell’articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR, nella sua versione ante modifica, considerava redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.
Il riferimento ai non residenti era stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 61/2010, in modo tale che fossero considerati come tassabili in Italia per trasparenza anche i redditi prodotti dal trust estero opaco.
Tale posizione fu giustificata dal Fisco facendo leva su una presunta portata antielusiva della norma per la quale il regime dalla stessa previsto “evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.
Inoltre l’AE non aveva mai chiarito se l’imposizione in capo al soggetto beneficiario si realizzasse soltanto nel momento della percezione del reddito ovvero per mera attribuzione (per competenza).
Con la modifica introdotta dall’articolo 13 del DL 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) l’articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) viene introdotta una puntualizzazione dedicata alla tassazione dei redditi prodotti dai Trust estri opachi stabiliti in “paradisi fiscali”. Secondo il nuovo articolo 44 comma 1 lett. g-sexies) sono redditi di capitale: “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.
Con tale nuova formulazione si definisce espressamente l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva sui Trust esteri stabilendo che costituiscono redditi di capitale, oltre ai redditi prodotti dai Trust trasparenti, anche i redditi prodotti dai Trust opachi esteri ma solo nel caso in cui questi siano situati in paradisi fiscali ai sensi dell’articolo 47 bis del TUIR. Il rimando al predetto articolo consente quindi la possibilità al beneficiario residente, di fornire prova contraria mediante interpello probatorio.
Inoltre la nuova formulazione della norma chiarisce come debbano intendersi tassabili solo al momento del trasferimento in capo ai beneficiari i redditi prodotti dai Trust esteri opachi (non paradisiaci).
Viene quindi definitivamente superata l’interpretazione fornita dalla circolare 61/2010.
In ultimo il sempre l’articolo 13 del DL Fiscale apporta modifiche anche all’articolo 45 del Tuir attraverso la previsione antielusiva contenuta nel nuovo comma 4-quater, il quale stabilisce che “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.
Con tale previsione viene quindi introdotta una regola generale secondo cui spetta al contribuente, per evitare la tassazione diretta, dimostrare che quanto attribuito dal Trust estero ha natura patrimoniale e non reddituale.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine