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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe – alcune prime note sul testo del Decreto Cura Italia.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 19:39:05

POST 27/2020

Come segnalato nella panoramica sulle novità fiscali del Decreto Cura Italia pubblicata ieri (vedi POST 21/2020), è previsto un credito d’imposta a beneficio dei soggetti titolari di reddito d’impresa che detengono in locazione in immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. 

Stante il tenore letterale della norma, sembra che non potranno beneficiare del credito d’imposta: 

  1. i soggetti esercenti arti e professioni (i cosiddetti liberi professionisti); 
  2. i soggetti titolari di reddito d’impresa che detengono in locazione unità non classificate catastalmente come C/1 (come ad esempio i laboratori, i magazzini e i depositi che sono catastalmente classificati come C/2 e C/3). 

Si ricorda che il credito spetta esclusivamente per le attività che sono state obbligatoriamente sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo 2020.

Si segnala inoltre che la norma non fa espresso riferimento al canone “pagato” nel mese di marzo, ma si limita ad indicare “canone relativo al mese di marzo”. E’ plausibile ritenere, anche in base ai chiarimenti forniti della relazione tecnica al Decreto e concordemente alla stampa specializzata, che il diritto al credito sorga solo in relazione al pagamento effettivo del canone di competenza. 

Restano invece ancora da chiarire i seguenti temi, non disciplinati dal Decreto e per i quali si attendono provvedimenti esplicativi, relativi a: 

– data a partire dalla quale il credito potrà essere utilizzato in compensazione di imposte e contributi dovuti; 

– codice tributo da utilizzare nel mod.F24 per la compensazione del credito.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Indennità per particolari categorie di lavoratori autonomi.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 19:32:34

POST 26/2020

Gli articoli 27 e seguenti del Decreto Cura Italia prevedono una indennità, di 600 Euro per il mese di marzo 2020, a favore di alcune categorie di “lavoratori autonomi”.

I soggetti destinatari della norma sono:

·  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

·  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

·  lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 

·  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

·  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 

Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall’INPS, previa domanda.

Al momento si attendono istruzioni dall’INPS circa le procedure da seguire per la richiesta delle suddette indennità.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



“Decreto Cura Italia”. Approfondimento: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 17:59:52

POST 25/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 16 marzo 2020 un Decreto Legge (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Di seguito una panoramica delle principali misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.



Decreto Cura Italia: “Termine lungo” per l’approvazione dei bilanci.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 14:30:39

POST 24/2020

L’articolo 106 del DL 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) dispone misure (a) di proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019 e (b) volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee societarie. Per il dettaglio si rinvia al nostro post n. 21/2020.

In merito al termine (“speciale”) più ampio per la convocazione dell’assemblea di bilancio delle società di capitali (in base al quale l’assemblea ordinaria può esser convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è utile richiamare alcune precisazioni di Assonime (emanate ieri). In particolare, l’utilizzo del termine più ampio:

– è una facoltà;

– non deve essere motivato dalla Società né passare al vaglio del Cda;

– è riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

Il Sole 24 Ore (“A giugno ultima chiamata per l’approvazione dei bilanci” di Luca Gaiani – 18 marzo 2020) ha pubblicato un utile esempio di tempistica aggiornata ipotizzando che la società convochi l’assemblea in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020:

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SPA E SRL CON SINDACI E/O REVISORE 

•Entro il 29 maggio 2020: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio,

•Entro il 13 giugno 2020: Verbale Collegio sindacale per redazione relazione al bilancio e relazione del revisore se diverso dal collegio sindacale,

•Entro il 13 giugno 2020: Deposito progetto di bilancio e relazioni presso la sede,

•Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea, 

•28 giugno 2020: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta, 

•Entro 28 luglio 2020: (eventuale) assemblea di seconda convocazione, 

•Entro 31 luglio 2020: versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO

•Entro il 13 giugno 2020: Verbale Cda (o determina dell’AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio, 

•Entro il 13 giugno 2020: Deposito progetto di bilancio presso la sede,

•Entro 20 giugno 2020 (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea,

•28 giugno 2020: assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta,

•Entro 28 luglio 2020: (eventuale) assemblea di seconda convocazione,

•Entro 31 luglio 2020: versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: differimento scadenze contributive Enpaf.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 09:23:48

POST 23/2020

L’ENPAF ha comunicato in data 18 marzo 2020 di aver disposto il differimento dei termini del pagamento delle quote contributive dovute dai farmacisti per l’anno 2020.

Gli importi saranno posti in riscossione tramite i bollettini bancari con prima scadenza al 30 giugno 2020 anziché 30 aprile 2020.

Le altre scadenze sono fissate al 31 luglio e al 31 agosto nel caso di riscossione su 3 rate.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Prime indicazioni dell’Agenzia sulla proroga di versamenti per particolari settori di attività.

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 09:14:41

POST 22/2020

Con riferimento alla proroga di alcuni tipi di versamenti per particolari categorie di attività (ex articolo 61 del Decreto Cura Italia – vedi post precedente), l’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri la Risoluzione numero 12 del 2020 che individua a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In allegato la risoluzione.