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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Cura Italia. Mutui “prima casa” di lavoratori autonomi e professionisti, in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del MEF.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 19:25:02

POST 53/2020

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 54 del D.L. 18/2020, che consentono la sospensione dei mutui prima casa anche per i lavoratori autonomi e per i professionisti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020.

Il Decreto fornisce alcuni importanti chiarimenti:

  • lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini”) entro il 17 dicembre 2020;
  • potranno richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi
  • ai fini del conteggio del limite dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
  • potranno fare domanda di sospensione semplicemente autocertificando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la condizione del calo del fatturato;
  • deve essere autocertificato dal lavoratore autonomo o professionista “di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • non viene richiesta la presentazione del modello ISEE (che con lo stesso Decreto viene sospesa anche per i lavoratori subordinati, parasubordinati, rappresentanti e agenti);
  • Il Fondo coprirà il 50% degli interessi maturati durante la sospensione, il resto sarà a carico del titolare del mutuo;

Restano fermi i limiti all’accesso alla sospensione, già evidenziati nelle schede pubblicate nel nostro precedente post del 19 marzo scorso (“Decreto Cura Italia”. Approfondimento: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario) e così sintetizzabili:

  • può presentare domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad “abitazione principale”, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro;
  • l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
  • non deve esservi ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
  • per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Si evidenzia, inoltre, che è stato pubblicato sul sito del MEF, di CONSAP e dell’ABI, il modello per presentare la domanda di sospensione del mutuo, che potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. Di seguito il link al sito del Dipartimento del Tesoro dove scaricare il modello:

(http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf)

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna Treviso



Decreto Cura Italia: indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 11:39:58

POST 52/2020

Con il decreto firmato in data 28 marzo 2020 dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze, in attesa di pubblicazione, gran parte dei fondi stanziati al Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall’articolo 44 del DL 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, vengono destinati ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Nel dettaglio il citato decreto prevede che l’indennità di 600 euro, prevista per il mese di marzo 2020, verrà riconosciuta anche ai soggetti:

  1. che nel periodo di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettai a cedolare secca, non superiore a 35 mila euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  2. che nel periodo di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35 mila euro e 50 mila euro e abbiano cessato o sospeso l’attività autonomo o libero professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In entrambi i casi l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

Il Decreto specifica inoltre che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto a si ritiene che questi contribuenti dovranno esclusivamente limitarsi a presentare domanda, no dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti

Quanto invece ai soggetti di cui al punto b l’articolo 2 del decreto precisa che:

  • per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita IVA nel periodo 23.02.2020 e il 31.03.2020;
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito dovrà essere individuato secondo il principio di cassa (differenza tra incassi e pagamenti effettuati).

Le domande per richiedere l’indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° aprile 2020 fino al 30 aprile 2020 dai professionisti alle rispettive casse di previdenza attraverso i canali messi a disposizione da ciascun ente attestando, a pena di inammissibilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionistanon titolare di pensione;

b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

In ultimo si evidenzia che ad oggi non tutte le casse di previdenza sembrano pronte a ricevere le domande già a partire dal 1° aprile 2020. Sarà quindi necessario che ciascun professionista prenda visione delle comunicazioni riportate sul sito istituzionale del proprio ente previdenziale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 09:29:18

POST 51/2020

Massima Consiglio Notarile di Milano 11.3.2020 n. 187
“L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370 co. 4 c.c. o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse, pertanto, non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbalizzazione in forma pubblica.”



News su moratorie SIMEST e Sabatini.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 09:17:21

POST 50/2020

Moratoria Simest sui finanziamenti all’internazionalizzazione: in arrivo le modalità di richiesta

La situazione di emergenza conseguente alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) ha determinato la cancellazione o il rinvio di molte iniziative di internazionalizzazione. Il Comitato Agevolazioni di Simest ha disposto le seguenti misure in favore delle imprese italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione colpite dall’emergenza.

Grazie al rifinanziamento per nuovi 400 milioni di euro del Fondo 394, è da ora possibile, fino al 31 dicembre 2020, sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Inoltre, sono state stabilite le seguenti condizioni straordinarie.

In caso di rinvio
Nei casi in cui tali iniziative siano state rinviate o addirittura a data da destinarsi, dietro presentazione di documentazione comprovante tale situazione con conseguente impossibilità per le imprese beneficiarie di sostenere/rendicontare le spese agevolabili nei termini previsti dalle Circolari, si dispone che:

– il termine per la presentazione della documentazione necessaria per procedere con la prima erogazione è da intendersi prorogato di 6 mesi;

– il termine per la rendicontazione di cui alle Circolari è da intendersi prorogato di 6 mesi. Conseguentemente, i termini dei periodi di preammortamento e ammortamento sono da intendersi rispettivamente
posticipati di 6 e 6 mesi.

In caso di annullamento/rinuncia
Nei casi di annullamento dell’iniziativa, ovvero di rinuncia alle iniziative da parte dell’impresa, dietro presentazione di documentazione comprovante tale situazione con conseguente e a fronte della prevista revoca del finanziamento e conseguente obbligo a carico della società richiedente di restituzione di quanto già erogato dalla SIMEST, è stato disposto che:

– l’impresa potrà procedere al rimborso del finanziamento erogato nei limiti delle spese sostenute con le medesime modalità e tempistiche già previste dal piano di ammortamento originario;

– per l’importo del finanziamento erogato a fronte di spese previste e non sostenute, il rimborso dovrà avvenire secondo quanto disposto dalle Circolari ma senza l’applicazione della maggiorazione del 2% prevista per le revoche.

Si attente a breve la pubblicazione delle modalità operative con cui potranno essere presentate le richieste di moratoria.

Nuova Sabatini: sospesi i pagamenti delle rate da parte delle imprese

Il decreto-legge n.18/2020 dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

In linea con tale decreto, la sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020 prevista dal citato decreto è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita per tutte le imprese che hanno in essere un finanziamento a valere sulla “Nuova Sabatini”.

L’erogazione delle quote di contributo del Ministero, così come prevista dai singoli decreti di concessione, non subisce invece alcuna modifica.

L’incentivo della Nuova Sabatini è previsto per l’acquisto di beni strumentali ad uso produttivo (nuovi), hardware, software e tecnologie digitali, a fronte di un finanziamento bancario e/o leasing. Sullo strumento “Nuova Sabatini” sono attive oltre 79.000 operazioni in tutta Italia.

A cura di Villani & Partners



MISE – Dichiarazione di sussistenza di cause di forza maggiore.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 08:50:51

POST 49/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, stante la necessità da parte di diverse imprese di dover documentare mediante attestazione camerale le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 al fine di poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni, con la circolare del 25 marzo u.s. ha disposto che su richiesta dell’impresa le Camere di commercio possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall’impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuale precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Nei prossimi giorni le Camere di commercio provvederanno a rendere disponibile un modello in lingua inglese da utilizzare per tali finalità.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto Cura Italia: nessuna sospensione dei termini per l’agevolazione prima casa.

Uncategorised Posted on Tue, March 31, 2020 08:42:05

POST 48/2020

Il Decreto Cura Italia ha regolamentato la sospensione di numerosi adempimenti e versamenti tributari. 

In base a quanto chiarito dal Mef nelle Faq, i termini previsti dalla norma per ottenere i benefici prima casa (18 mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile, un anno per il riacquisto di altra prima casa o per l’alienazione della abitazione già acquisita con i benefici non perdere il beneficio e il relativo credito d’imposta) non sono sospesi, in quanto non sono considerati adempimenti di natura strettamente tributaria. 

Il Mef annuncia che comunque è in corso lo studio della deroga a tali termini di decadenza, che potrà quindi essere contenuta nel testo del prossimo decreto legge. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso