POST 53/2020
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 54 del D.L. 18/2020, che consentono la sospensione dei mutui prima casa anche per i lavoratori autonomi e per i professionisti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020.
Il Decreto fornisce alcuni importanti chiarimenti:
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini”) entro il 17 dicembre 2020;
- potranno richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi;
- ai fini del conteggio del limite dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- potranno fare domanda di sospensione semplicemente autocertificando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la condizione del calo del fatturato;
- deve essere autocertificato dal lavoratore autonomo o professionista “di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- non viene richiesta la presentazione del modello ISEE (che con lo stesso Decreto viene sospesa anche per i lavoratori subordinati, parasubordinati, rappresentanti e agenti);
- Il Fondo coprirà il 50% degli interessi maturati durante la sospensione, il resto sarà a carico del titolare del mutuo;
Restano fermi i limiti all’accesso alla sospensione, già evidenziati nelle schede pubblicate nel nostro precedente post del 19 marzo scorso (“Decreto Cura Italia”. Approfondimento: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario) e così sintetizzabili:
- può presentare domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad “abitazione principale”, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro;
- l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
- non deve esservi ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.
Si evidenzia, inoltre, che è stato pubblicato sul sito del MEF, di CONSAP e dell’ABI, il modello per presentare la domanda di sospensione del mutuo, che potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. Di seguito il link al sito del Dipartimento del Tesoro dove scaricare il modello:
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna Treviso