POST 60/2020
Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 18, noto anche come decreto Cura Italia, ha previsto, tra le varie disposizioni in esso contenute, la sospensione e il differimento di versamenti e adempimenti di natura fiscale (artt. 60, 61 e 62). Con la circolare n. 8 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 3 aprile sono stati forniti alcuni chiarimenti.
Articolo 60 Rimessione in termini per i versamenti
La norma prevede la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria) dal 16 marzo al successivo 20 marzo.
Chiarimenti contenuti nella circolare
Tassa di vidimazione dei libri sociali
Il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali, scadente ordinariamente il 16 marzo, rientra in tale disposizione e pertanto doveva essere pagata entro il 20 marzo. Gli unici soggetti che beneficiano di un termine maggiore per tale adempimento (fino al 31 maggio) sono quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020.
Articolo. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, viene esteso a una serie di soggetti individuati nel comma 2 dello stesso (per l’elenco completo dei beneficiari di tale disposizione si rinvia all’allegato, pagg. 4 e 5, del post #21/2020). Il DL 9/20 stabilisce che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nel periodo da 2 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti di:
- ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Inoltre, per tali soggetti è prevista la sospensione del versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione o in cinque rate costanti.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo la sospensione dei termini è fissata fino al 31 maggio (anziché al 30 aprile) e il termine per il versamento (dell’intero importo o della prima rata) è fissato al 30 giugno;
Chiarimenti contenuti nella circolare
Esercizio congiunto di più attività
Nel caso in cui un soggetto svolga contemporaneamente più attività, di cui solo alcune rientranti nella disposizione di cui all’art. 61, per valutare se nei confronti delle stesso trovi applicazione tale norma bisogna andrà verificato se esse siano prevalenti. Sono considerate attività prevalenti quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione – generalmente il periodo d’imposta 2018 -, la maggiore entità dei ricavi o compensi.
codice ATECO non menzionato nell’elenco indicativo dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/2020 ha individuato, attraverso una serie di codici ATECO, le attività che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 61. Tuttavia, come già precisato nella stessa risoluzione e nella successiva n. 14, tale elencazione ha valenza meramente indicativa e non esaustiva; ciò che rileva è che l’attività effettivamente svolta, a prescindere dal codice ATECO adottato, sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate nella norma (cfr. post #37/2020).
Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo.
Il versamento dell’IVA dovuta nel mese di marzo da parte della società controllante del Gruppo IVA può beneficiare della sospensione di cui all’art. 61, qualora l’attività prevalente del gruppo, determinata come precisato nell’ipotesi di svolgimento congiunto di più attività, rientri tra quelle previste da detto articolo.
Analoga indicazione viene fornita nel caso di liquidazione IVA di gruppo.
Articolo 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
L’articolo prevede a) la sospensione dei termini per alcune tipologie di versamenti, b) la sospensione dei termini per l’esecuzione di adempimenti diversi dai versamenti e c) la sospensione dell’effettuazione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e provvigionale.
a) Sospensione dei termini di alcuni versamenti (commi 2, 3 4 e 5)
La regola generale stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta precedente (in linea di massima l’anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a
- ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente e autonomo e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Vi sono tuttavia due deroghe:
- soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza: la disposizione trova applicazione senza aver riguardo al valore dei ricavi o compensi conseguiti;
- soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020: si applicano le disposizioni previste da tale decreto che stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi.
I versamenti i cui termini sono sospesi andranno eseguiti entro il 31 maggio (in unica soluzione o in 5 rate di pari importo a partire da tale data).
b) sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (commi 1 e 6)
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
c) mancata effettuazione della ritenuta d’acconto relativa a redditi di lavoro autonomo e provvigioni (comma 7)
I soggetti che percepiscono compensi da lavoro autonomo o ricavi da provvigioni e simili che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta precedente (in linea di massima l’anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, possono chiedere che sui pagamenti loro effettuati nel periodo tra il 17 marzo e il 31 marzo non venga applicata alcuna ritenuta d’acconto. Per esercitare tale opzione è necessario tuttavia che i percettori di ricavi o compensi
- non abbiamo percepito nel periodo d’imposta precedente compensi o ricavi in misura superiore a euro 400mila;
- non abbiamo sostenuto, nel mese di febbraio 2020, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- dichiarino che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subite in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, sempre a partire da tale data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo
Chiarimenti contenuti nella circolare
Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019
Solo nei confronti dei soggetti per i quali vige la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, i controlli cui è tenuto il committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti è sospeso. Il committente potrà quindi procedere al pagamento di quanto maturato, senza effettuare alcuna verifica, solo nei confronti di tali soggetti.
I controlli a carico del committente, con eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dagli articoli 61 e 62 del Decreto.
Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
La soglia dei ricavi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa/professionale. Tale ammontare non deve inoltre tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati al fine di migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale (ISA).
Emissione di fatture e documenti commerciali
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute non si applichi né all’emissione delle fatture, né alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Tali adempimenti dovranno quindi essere eseguiti nei termini ordinariamente previsti.
Ricade invece nella sospensione l’adempimento della sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista per quei soggetti (con volume d’affari inferiore a 400 mila euro nel 2018) che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.
Può ricadere nella sospensione anche il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici.
Viene inoltre chiarito che laddove l’esercizio commerciale non svolga alcuna attività (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell’autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere («Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera», specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”).
Documento di trasporto
L’attuale situazione di emergenza epidemiologica non ha apportato alcuna modifica in ordine alla disciplina relativa ai documenti di trasporto (ddt).
Attualmente, quindi e con le eccezioni previste per alcune tipologie di beni (ad esempio, tabacchi e fiammiferi), il documento di trasporto ha una funzione prettamente contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.
I ddt costituiscono i documenti principali, seppure non unici, qualora si voglia ricorrere all’emissione della fattura differita, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura immediata (ancorché emessa nei termini di legge ovvero entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione) può sostituire il ddt, accompagnando quindi i beni trasportati durante il viaggio anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.
Modelli Intrastat
L’Agenzia delle Entrate conferma che tra gli adempimenti sospesi rientra anche quello relativo all’invio dei modelli Intrastat.
Adempimenti legati al Registro
La sospensione degli adempimenti tributari di cui al comma 1, dell’art 62 trova applicazione anche agli atti da sottoporre a registrazione in termine fisso. L’Agenzia precisa che secondo il DPR 131/86 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione; pertanto, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione dell’atto, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento.
Al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
La sospensione non opera invece per il versamento delle rate successive dell’imposta di registro per i contratti di locazione già registrati.
Dichiarazione di successione
La sospensione di cui all’art. 62 si applica anche alla presentazione della dichiarazione di successione, qualora il termine scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; l’adempimento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020.
Il contribuente che si avvale di tale sospensione non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Viceversa, qualora nonostante il beneficio della sospensione, egli intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.
Scadenza obblighi di comunicazione oneri detraibili per 730 precompilato
Viene confermata la data della proroga (31 marzo 2020) per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche contenuta nel DL 9/2020.
Richiesta di documentazione in sede di controllo formale
L’art. 62, co. 1 (sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti) si applica anche alla produzione della documentazione nell’ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter DPR 600/73; pertanto, laddove il termine assegnato al contribuente dovesse ricadere nel periodo 8 marzo – 31 maggio, esso viene posticipato al 30 giugno 2020
Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni
Il percettore di redditi da lavoro autonomo o ricavi da provvigioni o similari può richiedere al soggetto che esegue, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, pagamenti a suo favore di non applicare la ritenuta d’acconto. Per poter beneficiare di tale opzione, il percipiente deve soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
- nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (generalmente il 2019), abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 (l’eventuale incremento di valori operati in sede di dichiarazione per migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale ISA, non assume alcuna rilevanza);
- nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Nella fattura emessa non dovrà essere esposto alcun importo a titolo di ritenuta d’acconto (nel caso di emissione di fattura elettronica nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”); inoltre la fattura dovrà riportare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62, comma 7 (sempre in ipotesi di fatturazione elettronica nella “Causale” della fattura va riportata la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020»).
Infine, il percipiente dovrà provvedere a versare le ritenute non subite entro il 31 maggio (in unica soluzione o in cinque rate di pari importo); a tal fine verrà istituito un apposito codice tributo.
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia