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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Sospensione dell’attività degli uffici e degli enti impositori: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Sun, April 05, 2020 18:33:00

POST 61/2020

Con la Circolare n. 8/E pubblicata lo scorso 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fare chiarezza su alcuni aspetti contenuti nel DL 18/2020 noto come Decreto “Cura Italia”. 

Tra i vari aspetti trattati la circolare fornisce alcune precisazioni circa la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi all’attività degli uffici e degli enti impositori prevista dall’articolo 67 del Decreto.

Estensione dei termini per l’accertamento 

Per quanto attiene il richiamo dell’articolo 12  del D.lgs 159/2015 contenuto nel comma 4 dell’articolo 67 del Decreto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la proroga contenuta nel predetto articolo 12, il quale prevede in sintesi che in ragione della sospensione dell’attività degli uffici tutti i termini di decadenza o prescrizione siano automaticamente spostati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui avviene la sospensione, riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini.

In altre parole tutto quello che scade entro il 31 dicembre 2020 viene automaticamente prorogato al 31 dicembre 2022. Questo a prescindere che il pagamento sia stato o meno sospeso dal DL 18/2020.

Quindi, a titolo di esempio, come specificato nella circolare, per l’attività di notifica degli atti di accertamento o rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di accertamento relativi al periodo di imposta 2015 (in caso di dichiarazione presentata) e 2014 (in caso di dichiarazione omessa), in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

L’Agenzia in oltre specifica come la norma relativa alla proroga faccia riferimento anche agli atti i cui termini scadono entro il 31 dicembre dell’anno i cui si verifica la sospensione pertanto, ad esempio in caso di imposta di registro, nel caso in cui la decadenza dell’attività di rettifica e liquidazione intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Andrà poi ulteriormente verificata l’eventualità che gli Uffici in futuro considerino o meno cumulabile questa proroga con il raddoppio dei termini previsto per le fattispecie penali oppure dall’articolo 12 del DL 78/2009.

Registro. Avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrano nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto

Viene altresì precisato come non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrano tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

L’Agenzia ribadisce la medesima posizione espressa con la circolare 6/E del 23 marzo 2020 dove è stato chiarito come per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 (che sospende i termini per il ricorso fino al 15 aprile 2020) del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione. In tal caso «si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto».

Tale sospensione si applica anche in relazione alle istanze di accertamento con adesione in corso all’8 marzo 2020 e non ancora firmate.

Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento

L’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già precisato nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, precisa che il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.

Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile. 

Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui all’articolo 83 del Decreto

Nel paragrafo 2.8 l’Agenza precisa come l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83.

Di conseguenza anche per il fisco, così come per il contribuente, con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto ovvero la sospensione solo fino al 15 aprile 2020 in luogo di quella più lunga al 31 maggio 2020 prevista dall’articolo 67.

Attività relative ai rimborsi

Con riferimento all’attività legata ai rimborsi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria. 

Il tutto con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su versamenti e adempimenti fiscali.

Uncategorised Posted on Sun, April 05, 2020 10:21:10

POST 60/2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 18, noto anche come decreto Cura Italia, ha previsto, tra le varie disposizioni in esso contenute, la sospensione e il differimento di versamenti e adempimenti di natura fiscale (artt. 60, 61 e 62). Con la circolare n. 8 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 3 aprile sono stati forniti alcuni chiarimenti.

Articolo 60 Rimessione in termini per i versamenti

La norma prevede la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria) dal 16 marzo al successivo 20 marzo.

Chiarimenti contenuti nella circolare

Tassa di vidimazione dei libri sociali

Il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali, scadente ordinariamente il 16 marzo, rientra in tale disposizione e pertanto doveva essere pagata entro il 20 marzo. Gli unici soggetti che beneficiano di un termine maggiore per tale adempimento (fino al 31 maggio) sono quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. 

Articolo. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, viene esteso a una serie di soggetti individuati nel comma 2 dello stesso (per l’elenco completo dei beneficiari di tale disposizione si rinvia all’allegato, pagg. 4 e 5, del post #21/2020). Il DL 9/20 stabilisce che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nel periodo da 2 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti di: 

  • ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato; 
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Inoltre, per tali soggetti è prevista la sospensione del versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione o in cinque rate costanti.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo la sospensione dei termini è fissata fino al 31 maggio (anziché al 30 aprile) e il termine per il versamento (dell’intero importo o della prima rata) è fissato al 30 giugno;

Chiarimenti contenuti nella circolare

Esercizio congiunto di più attività

Nel caso in cui un soggetto svolga contemporaneamente più attività, di cui solo alcune rientranti nella disposizione di cui all’art. 61, per valutare se nei confronti delle stesso trovi applicazione tale norma bisogna andrà verificato se esse siano prevalenti. Sono considerate attività prevalenti quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione – generalmente il periodo d’imposta 2018 -, la maggiore entità dei ricavi o compensi.

codice ATECO non menzionato nell’elenco indicativo dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/2020 ha individuato, attraverso una serie di codici ATECO, le attività che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 61. Tuttavia, come già precisato nella stessa risoluzione e nella successiva n. 14, tale elencazione ha valenza meramente indicativa e non esaustiva; ciò che rileva è che l’attività effettivamente svolta, a prescindere dal codice ATECO adottato, sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate nella norma (cfr. post #37/2020). 

Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo.

Il versamento dell’IVA dovuta nel mese di marzo da parte della società controllante del Gruppo IVA può beneficiare della sospensione di cui all’art. 61, qualora l’attività prevalente del gruppo, determinata come precisato nell’ipotesi di svolgimento congiunto di più attività, rientri tra quelle previste da detto articolo. 

Analoga indicazione viene fornita nel caso di liquidazione IVA di gruppo. 

Articolo 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L’articolo prevede a) la sospensione dei termini per alcune tipologie di versamenti, b) la sospensione dei termini per l’esecuzione di adempimenti diversi dai versamenti e c) la sospensione dell’effettuazione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e provvigionale.

a) Sospensione dei termini di alcuni versamenti (commi 2, 3 4 e 5)

La regola generale stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta precedente (in linea di massima l’anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a

  • ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente e autonomo e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Vi sono tuttavia due deroghe:

  • soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza: la disposizione trova applicazione senza aver riguardo al valore dei ricavi o compensi conseguiti;
  • soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020: si applicano le disposizioni previste da tale decreto che stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi.

I versamenti i cui termini sono sospesi andranno eseguiti entro il 31 maggio (in unica soluzione o in 5 rate di pari importo a partire da tale data).

b) sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (commi 1 e 6)

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi. 

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

c) mancata effettuazione della ritenuta d’acconto relativa a redditi di lavoro autonomo e provvigioni (comma 7)

I soggetti che percepiscono compensi da lavoro autonomo o ricavi da provvigioni e simili che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta precedente (in linea di massima l’anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, possono chiedere che sui pagamenti loro effettuati nel periodo tra il 17 marzo e il 31 marzo non venga applicata alcuna ritenuta d’acconto. Per esercitare tale opzione è necessario tuttavia che i percettori di ricavi o compensi 

  • non abbiamo percepito nel periodo d’imposta precedente compensi o ricavi in misura superiore a euro 400mila;
  • non abbiamo sostenuto, nel mese di febbraio 2020, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • dichiarino che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. 

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subite in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, sempre a partire da tale data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo 

Chiarimenti contenuti nella circolare

Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 

Solo nei confronti dei soggetti per i quali vige la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, i controlli cui è tenuto il committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti è sospeso. Il committente potrà quindi procedere al pagamento di quanto maturato, senza effettuare alcuna verifica, solo nei confronti di tali soggetti. 

I controlli a carico del committente, con eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dagli articoli 61 e 62 del Decreto. 

Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto. 

La soglia dei ricavi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa/professionale. Tale ammontare non deve inoltre tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati al fine di migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale (ISA). 

Emissione di fatture e documenti commerciali

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute non si applichi né all’emissione delle fatture, né alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Tali adempimenti dovranno quindi essere eseguiti nei termini ordinariamente previsti. 

Ricade invece nella sospensione l’adempimento della sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista per quei soggetti (con volume d’affari inferiore a 400 mila euro nel 2018) che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Può ricadere nella sospensione anche il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. 

Viene inoltre chiarito che laddove l’esercizio commerciale non svolga alcuna attività (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell’autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere («Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera», specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”). 

Documento di trasporto 

L’attuale situazione di emergenza epidemiologica non ha apportato alcuna modifica in ordine alla disciplina relativa ai documenti di trasporto (ddt). 

Attualmente, quindi e con le eccezioni previste per alcune tipologie di beni (ad esempio, tabacchi e fiammiferi), il documento di trasporto ha una funzione prettamente contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. 

I ddt costituiscono i documenti principali, seppure non unici, qualora si voglia ricorrere all’emissione della fattura differita, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura immediata (ancorché emessa nei termini di legge ovvero entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione) può sostituire il ddt, accompagnando quindi i beni trasportati durante il viaggio anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.

Modelli Intrastat 

L’Agenzia delle Entrate conferma che tra gli adempimenti sospesi rientra anche quello relativo all’invio dei modelli Intrastat. 

Adempimenti legati al Registro 

La sospensione degli adempimenti tributari di cui al comma 1, dell’art 62 trova applicazione anche agli atti da sottoporre a registrazione in termine fisso. L’Agenzia precisa che secondo il DPR 131/86 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione; pertanto, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione dell’atto, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento.

Al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. 

La sospensione non opera invece per il versamento delle rate successive dell’imposta di registro per i contratti di locazione già registrati. 

Dichiarazione di successione 

La sospensione di cui all’art. 62 si applica anche alla presentazione della dichiarazione di successione, qualora il termine scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; l’adempimento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020. 

Il contribuente che si avvale di tale sospensione non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Viceversa, qualora nonostante il beneficio della sospensione, egli intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti. 

Scadenza obblighi di comunicazione oneri detraibili per 730 precompilato 

Viene confermata la data della proroga (31 marzo 2020) per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche contenuta nel DL 9/2020.

Richiesta di documentazione in sede di controllo formale

L’art. 62, co. 1 (sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti) si applica anche alla produzione della documentazione nell’ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter DPR 600/73; pertanto, laddove il termine assegnato al contribuente dovesse ricadere nel periodo 8 marzo – 31 maggio, esso viene posticipato al 30 giugno 2020 

Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni 

Il percettore di redditi da lavoro autonomo o ricavi da provvigioni o similari può richiedere al soggetto che esegue, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, pagamenti a suo favore di non applicare la ritenuta d’acconto. Per poter beneficiare di tale opzione, il percipiente deve soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni: 

  1. nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (generalmente il 2019), abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 (l’eventuale incremento di valori operati in sede di dichiarazione per migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale ISA, non assume alcuna rilevanza); 
  2. nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

Nella fattura emessa non dovrà essere esposto alcun importo a titolo di ritenuta d’acconto (nel caso di emissione di fattura elettronica nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”); inoltre la fattura dovrà riportare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62, comma 7 (sempre in ipotesi di fatturazione elettronica nella “Causale” della fattura va riportata la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020»). 

Infine, il percipiente dovrà provvedere a versare le ritenute non subite entro il 31 maggio (in unica soluzione o in cinque rate di pari importo); a tal fine verrà istituito un apposito codice tributo.

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Decreto Cura Italia: erogazioni liberali per emergenza COVID-19.

Uncategorised Posted on Sun, April 05, 2020 10:10:31

POST 59/2020

L’art. 66 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto un incentivo fiscale per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020.

Per le erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate:

– da PERSONE FISICHE E DA ENTI NON COMMERCIALI in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, è prevista una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’IRPEF pari al 30%, con un limite non superiore a € 30.000;

– da SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all’attività d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa e i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 8 del 3 aprile 2020, è intervenuta ritenendo che nell’ambito oggettivo della disposizione “rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66 (Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro), ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province), ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19.

È il caso di precisare che per usufruire della detrazione per le erogazioni liberali in denaro dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Le erogazioni liberali in natura, invece, dovrebbero essere attestate da un atto scritto recante la descrizione analitica dei ben donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del soggetto destinatario riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 66 del Decreto Cura Italia, infine, rinvia agli articoli 3 e 4 del DM 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione alla determinazione del valore dei beni per le erogazioni in natura.

Il citato DM precede che il valore dei beni donati sia determinato con le seguenti modalità:

1. criterio generale per i beni: valore normale del bene determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;

2. bene strumentale: residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;

3. beni merce (beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR): minore tra il valore normale (art 9 del TUIR) e quello determinato applicando le disposizioni dell’art.  92 del TUIR (rimanenze).

Infine, al di fuori dei casi di beni strumentali e merce, è prevista la necessità di acquisire una perizia giurata, con data non antecedente 90 gg. la donazione, che ne attesti il valore qualora questo sia superiore a € 30 mila e per la natura dei beni non sia possibile desumerlo sulla base di criteri oggettivi.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Sun, April 05, 2020 09:19:48

POST 58/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Decreto Cura Italia. 

Per quanto riguarda il credito d’imposta per le locazioni di negozi e botteghe, l’Agenzia con le risposte 3.1 e 3.2 della Circolare ha confermato che il credito: 

1. spetta solo se il canone di locazione di marzo 2020 è stato pagato

2. spetta per gli immobili in locazione classificati catastalmente nella categoria C/1

3. è escluso per gli immobili con destinazione commerciale, ma rientranti in altre categorie catastali (ad esempio: immobili D/8). 

Ricordiamo che l’importo del credito d’imposta, pari al 60 per cento del canone di locazione del mese di marzo 2020, può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso