POST 68/2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto ieri sera un nuovo Decreto (DPCM 10 aprile 2020, in allegato) che, riprendendo il contenuto dei precedenti Decreti emanati per l’emergenza sanitaria in corso (i quali rimangono comunque vigenti sino al 13 aprile 2020), prevede in sintesi per il periodo dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020:
1. all’articolo 1, la conferma di una serie di misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in base alle quali ad esempio:
– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
– non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
– sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura;
– sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;
– sono sospesi i servizi educativi di scuole e università salvo l’attività didattica a distanza;
– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
2. sempre all’articolo 1, la conferma della sospensione di attività commerciali al dettaglio, di servizi di ristorazione ed inerenti alla persona, con alcune eccezioni individuate negli allegati 1 e 2 al Decreto (si evidenziano alcune novità rispetto alle precedenti disposizioni);
3. all’articolo 2, la conferma della sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con alcune eccezioni individuate nell’allegato 3 decreto (si evidenziano alcune novità rispetto alle precedenti disposizioni).
E’ interessante notare l’ultimo comma dell’articolo 2 che stabilisce quanto segue: “12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.
Si invita alla lettura dell’allegato.