POST 70/2020
Le mascherine e in generale i dispositivi di protezione individuale sono la prova provata dell’imbarazzante impreparazione del nostro Paese al repentino diffondersi dell’epidemia.
Per settimane questi prodotti, spesso di valore economico poco più che irrisorio, ma di grandissima efficacia nel contrasto al contagio, sono stati introvabili.
In Italia non si producono da anni, spinti dalle regole della globalizzazione e della cieca efficienza in Paesi lontani. Le scorte, sufficienti appena al fabbisogno ordinario, del tutto inadeguate all’esplosione delle richieste, hanno lasciato tutti sprovvisti: dalla gente comune agli operatori sanitari in prima linea contro il virus.
Così nell’avanzare incessante del contagio, l’assenza delle più elementari armi di difesa, ha animato lo scontro politico.
Emblematico l’acceso confronto tra l’assessore della Regione Lombardia Gallera e il Ministro Boccia per la fornitura di “mascherine di carta igienica” o la risoluta determinazione del Governatore del Veneto Zaia per la produzione e distribuzione gratuita di “mascherine della Regione”, attraverso la collaborazione di un importante imprenditore locale.
Nel disagio generale si sono aperti nuovi canali, sono comparsi nuovi fornitori.
Prezzi alle stelle. Pagamenti anticipati, senza alcuna garanzia. Lotti minimi enormi. Grandi confezioni. Speculazioni. Raggiri. Truffe.
Fortunatamente la Guardia di Finanza è prontamente intervenuta, consentendo di arginare questa deriva e deplorevoli speculazioni.
Hanno fatto notizia anche le sanzioni comminate ad alcune Farmacie che, per soddisfare il maggior numero di persone, hanno “spacchettato” le grandi confezioni per poi venderle singolarmente o al massimo in pacchettini a “dimensione famiglia”.
Le contestazioni avanzate dalla GdF muovevano su due livelli: uno amministrativo, l’altro penale.
Sul piano amministrativo, lo spacchettamento compromette quel “contenuto minimo informativo” fornito dalla confezione integra e previsto dall’art. 6 del Codice del consumatore (DLGS n.206/2005), per cui i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea, al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea, all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno, i materiali impiegati, i metodi di lavorazione, le istruzioni d’uso.
Tuttavia la vendita di mascherine “sfuse”, “sconfezionate”, potrebbe avere anche risvolti penali in quanto l’art. 501 bis del Codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 516 a euro 25.822 chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative ovvero occulti, accaparri o incetti prodotti di prima necessità a fini speculativi.
Sul problema delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale è quindi, in prima battuta, intervenuto il DL Cura Italia (DL n. 18/2020), che all’art.15 afferma che è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
L’Associazione di categoria, con la Circolare emanata il 18 marzo 2020, ha prontamente interpretato tale deroga come una autorizzazione, date le circostanze, a sconfezionare questi prodotti per venderli singolarmente.
Ma si trattava evidentemente solo di un’interpretazione e per di più “di parte”.
La delicatezza della questione richiedeva quindi un chiarimento più deciso, che è finalmente arrivato con l’Ordinanza n. 9 del 9 aprile 2020 – Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie (GU Serie Generale n.96 del 10-04-2020).
La disposizione “urgente e indifferibile” è volta appunto a regolare una più opportuna distribuzione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie al fine di garantirne la più ampia diffusione ai cittadini nonché di prevenire azioni speculative ai danni dei cittadini stessi.
L’ordinanza consente lo spacchettamento e la vendita sfusa, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, pur con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate dal venditore e ad un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei pezzi presenti nella confezione stessa.
Chiarezza è fatta!
Finalmente.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia