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Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010–2011-2012.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 10:43:47

POST 79/2020

Le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011 (per le Regioni a Statuto speciale, fino a marzo 2012), erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese (con un tetto massimo di ca. Euro 2.000/mese per ciascuna fornitura).

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.

Di recente con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

Il principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011 (nonché per i mesi di gennaio-marzo 2012, per le Regioni a Statuto speciale), è possibile oggi richiedere al fornitore dell’epoca la restituzione dell’addizionale provinciale addebitata in bolletta. 

A tal fine, si rende necessario subito procedere con la messa in mora del fornitore per interrompere i termini di prescrizione decennali e, successivamente, esperire in sede civile l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto fornitore.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus prima casa: l’Agenza delle Entrate nega l’agevolazione per l’acquisto di unità adiacente e successiva demolizione e ricostruzione di un unico edificio.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 07:13:22

POST 78/2020

L’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 113 del 21 aprile 2020 ha negato l’accesso all’agevolazione prima casa ad un contribuente che, già proprietario di un’abitazione prima casa, intendeva acquistare l’abitazione continua e successivamente demolire l’intero fabbricato e costruire un nuovo edificio costituito da un’unica abitazione.

L’Agenzia – pur ribadendo espressamente quanto previsto dalla precedente Prassi (nello specifico si vedano la Circolare n. 38/E del 2005 e la Risoluzione n. 25E del 2005, e successivamente la Risoluzione n. 142/E del 2009 e la Circolare n. 31/E del 2010) che riconosce la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso” e pertanto una classificazione catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 -,  respinge ora la richiesta del contribuente in quanto ritiene che nella presente fattispecie, la demolizione del fabbricato e la successiva ricostruzione non comporti una fusione o ampliamento dell’unità esistente. 

L’Agenzia ritiene che “tale operazione non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa” e, pertanto, non possono essere richieste le agevolazioni prima casa per l’acquisto dell’unità adiacente.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso