POST 88/2020
E’ stato pubblicato ieri (29 aprile) in Gazzetta Ufficiale la legge n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”).
Tra le novità introdotte in fase di conversione, si segnalano quelle relative agli articoli 61 e 62 in tema di sospensione/proroga dei versamenti e degli adempimenti, nei quali sono ora accorpate le disposizioni prima contenute in altra norma (DL 2 marzo 2020, n. 9).
L’art. 61 prevede per tutta una serie di soggetti, senza porre alcuna condizione in termini di ubicazione o dimensione e per la cui puntuale individuazione si rinvia al pdf allegato al presente post, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione dei versamenti
dal 2 marzo al 30 aprile, per le
- ritenute alla fonte relative a redditi da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
e per quelli scadenti a marzo relativi all’IVA.
Si segnala che, in sede di conversione, in tale elenco sono state ora inserite anche le librerie che non appartengono (gestione diretta) a gruppi editoriali.
Tutti questi soggetti, anche quelli che prima della conversione in legge non erano inseriti nell’elenco, potranno effettuare i versamenti entro il 31 maggio, in unica soluzione o, a partire dalla medesima data, in rate costanti fino a un massimo di 5.
Un’altra novità introdotta in sede di conversione riguarda i sostituti d’imposta aventi sede legale od operativa nei comuni facenti parte della cd “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’). Le ritenute non versate dagli stessi nel periodo dal 23 febbraio al 31 marzo potranno essere versate entro il 31 maggio (in unica soluzione o fino a un massimo di cinque rate di pari importo).
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (per la cui individuazione si rinvia alla lettera b dell’allegato) i versamenti sopra indicati (tra cui, novità, anche l’IVA) sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con obbligo di versamento in unica soluzione (o in un numero massimo di cinque rate constanti) entro il 30 giugno.
Nell’articolo 62 a seguito delle modifiche derivanti dalla conversione in legge, la sospensione – senza condizione legata all’attività svolta o alla dimensione aziendale – dei versamenti IVA dall’8 al 31 marzo è stato esteso anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Brescia, rimanendo confermate le provincie già in precedenza indicate (Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza). I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio (in unica soluzione o in numero massimo cinque rate di pari importo).
Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia