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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

On line le FAQ relative alle misure in vigore a partire dal 4 maggio.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 18:46:39

POST 94/2020

Sul sito del Governo sono stati pubblicati alcuni chiarimenti in merito al DPCM 26 aprile 2020 (che regola, a partire dal 4 maggio 2020, la cosiddetta FASE 2).

Si veda:

www.governo.it/it/faq-fasedue

Seguono in allegato le FAQ in formato PDF



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: la firma del Protocollo d’intesa per ottenere il “ristoro”.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 17:41:01

POST 93/2020

Un passo in avanti. Forse. Il primo maggio è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario Arcuri, la Fofi, Federfarma e Assofarm per definire la complicata situazione venutasi a creare a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza n. 11 del 26 aprile scorso.

L’Ordinanza, che fissa il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche in € 0,50, oltre all’iva di Legge, aveva infatti suscitato in settimana molte critiche in quanto il prezzo di vendita imposto non solo non è remunerativo, ma spesso è inferiore al relativo prezzo di acquisto.

Dal Protocollo d’intesa si evince però le Farmacie che alla mezzanotte del 26 aprile avevano in giacenza mascherine chirurgiche acquisite ad un prezzo (netto iva) superiore a € 0,40 verranno indennizzate per la differenza. Analogo indennizzo spetterà anche quegli acquisti effettuati a decorrere dal 1° aprile, ma ricevuti tra il 27 aprile e il 3 maggio.

L’indennizzo è rappresentato dalla differenza tra i costi, al netto dell’iva, sostenuti dalle Farmacie per l’acquisto entro la mezzanotte del 26 aprile delle mascherine chirurgiche e il prezzo di € 0,40 per singola mascherina ceduta dal 27 aprile in poi e fino ad esaurimento scorte.

L’indennizzo verrà riconosciuto a fronte dell’esibizione: 

  • della documentazione tecnica relativa alle quantità di riferimento (certificazione CE, ai test report relativi, conformità ai regolamenti UNI EN 14683, documentazione relativa a produzioni e importazione di mascherine chirurgiche effettuate in deroga al D.L. n. 18 del 17/3/2020 art. 15); 
  • dell’estratto dell’inventario di magazzino relativo alle mascherine chirurgiche;
  • la dichiarazione resa dal legale rappresentante della farmacia circa il diritto al rimborso, accompagnata da una dichiarazione di conformità da parte del commercialista o del revisore legale.

Nel Protocollo è inoltre precisato che le mascherine monouso, aventi analoghe capacità protettive e correttamente presenti in commercio, sono equiparate a quelle richiamate nell’allegato 1 della citata Ordinanza n. 11/2020. Pertanto anche per queste mascherine scatta l’obbligo del prezzo di vendita imposto di € 0,50 e del relativo indennizzo a parità di condizioni.

Va purtroppo infine osservato che il Commissario Arcuri a margine della sigla del Protocollo ha precisato che a partire dal 4 maggio “gli italiani troveranno mascherine chirurgiche a 0.50 euro al netto di Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti.”

Insomma, le Farmacie sono state utili finora. Arrabattandosi per dare un servizio quando nessuno era in grado di farlo. Procurando le preziosissime mascherine per la popolazione e spesso anche per diversi operatori sanitari, sprovvisti. Ciononostante d’ora in poi saranno solo uno dei tanti canali di distribuzione. Sicuramente il più competente e adeguato. Ma nient’altro.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Moratoria sui mutui “prima casa”: nuovo modulo di richiesta.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 06:07:57

POST 92/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 30 aprile 2020, ha reso noto che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

Inoltre, a seguito della conversione dell’art 54 del D.L. 18/2020, la sospensione può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare pagamento delle rate

Il modulo è disponibile al seguente link:

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna e Treviso



Credito d’imposta per imposte anticipate (DTA) su cessione di crediti deteriorati.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 06:02:27

POST 91/2020

Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), rendendo definitiva la norma di cui all’art. 55 del Decreto, che introduce la possibilità per le società di capitali che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da più di 90 giorni), così detti crediti deteriorati, di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), relative a:

  • perdite fiscali riportabili ex art. 84 del Tuir, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
  • eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile. 

Le componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si possono trasformare in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

Si ricorda, inoltre, che:

  • le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio;
  • i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non si può applicare a cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile;
  • non si può applicare alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o lo stato di insolvenza;
  • l’efficacia della trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, data dalla quale le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 e quindi nel quadro RK della dichiarazione dei redditi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna e Treviso