POST 138/2020
Il Tribunale di Venezia con un provvedimento emesso, inaudita altera parte, a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso a seguito della richiesta del concedente di escussione della fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento dei canoni di affitto ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi ai mesi di lockdown (febbraio, marzo e aprile 2020) riconoscendo che il blocco dell’attività è stato imposto da una causa di forza maggiore e non derivante da responsabilità del conduttore.
Con un ulteriore provvedimento sempre emesso inaudita altera parte a seguito di ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha ordinato alla banca, fideiussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile (ex art. 1256 c.c.) nonchè la sussistenza di una causa di forza maggiore e la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione per effetto del verificarsi di avvenimenti qualificati come straordinari e imprevedibili (ex art. 1467 c.c.).
Preme evidenziare che trattasi in entrambi i casi di decisioni che hanno valenza meramente interlocutoria in quanto assunte prima della costituzione del contraddittorio e sulla base della prospettazione di una sola delle parti.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso