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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 18:25:33

POST 146/2020

L’articolo 25 del Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto da erogarsi, a determinate condizioni, ad imprese e lavoratori autonomi.

Soggetti beneficiari ed esclusi:

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società di persone o capitali) dei lavoratori autonomi (professionisti, con però alcune eccezioni, come si dirà in seguito) e dei titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), titolari di partita IVA, è riconosciuto un contributo a fondo perduto qualora:

a) abbiano conseguito ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto;

b) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Nota Bene: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente punto b) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza di un evento calamitoso (es. sismico o alluvionale), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

–  i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda;

–  gli enti pubblici;

–  i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione); 

– i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità̀ previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia ossia le indennità di 600 Euro a favore di professionisti con partita iva (e lavoratori) con contratto di co.co.co e lavoratori dello spettacolo;

– i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria(«casse professionali»: ad esempio avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.).

Come si calcola il contributo:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Come si ottiene il contributo:

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal Decreto. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. 

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario

Nota Bene: Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni sul contributo in commento sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Sanzioni:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni.

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. 

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoSalvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”).

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 11:21:08

POST 145/2020

La Regione Veneto ha emanato una nuova Ordinanza che ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020; essa sostituisce le precedenti in vigore.

L’ordinanza (vedi testo allegato) stabilisce, in sintesi, quanto segue:

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):

  • ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
  • stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
  • strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • commercio al dettaglio;
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
  • uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
  • piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
  • palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
  • manutenzione del verde;
  • musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
  • strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
  • rifugi alpini;
  • attività fisica all’aperto;
  • noleggio veicoli e altre attrezzature;
  • informatori scientifici del farmaco;
  • aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
  • circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
  • formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
  • parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
  • strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;

Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.



DL Rilancio: IVAFE fissa a 100 euro per i conti correnti esteri detenuti da soggetti residenti diversi dalle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Sat, May 30, 2020 07:03:28

POST 144/2020

A partire dal primo gennaio 2020, secondo quanto previsto dai commi 710 e 711 dell’articolo 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), l’IVAFE (imposta sui valori finanziari all’estero) su conti correnti e i prodotti finanziari detenuti all’estero sarà dovuta oltreché dalle persone fisiche anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Dovranno versare quindi l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero anche:

  • gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • le società semplici e gli enti equiparati.

Dal 2020 l’imposta sarà dovuta in sintesi da tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale ex art. 4 Dl 167/1990.

Con il “Decreto Rilancio” infine viene stabilito che, uniformando la disciplina IVAFE a quella dell’imposta di bollo sulle attività “italiane”, l’imposta sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti diversi dalle persone fisiche sarà pari a 100 euro.

Per tali soggetti inoltre, sempre a partire dal 2020, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto il versamento dell’IVAFE anche sul possesso di prodotti finanziari detenuti all’estero. Per i prodotti finanziari l’imposta non è fissa bensì proporzionale con aliquota pari al 0,2%.

Il Dl Rilancio ha poi fissato il limite massimo dell’IVAFE dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche a 14 mila euro.

Per quanto attiene i prodotti finanziari si ricorda che questi si riferiscono all’insieme di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine, derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziarie e non finanziaria ecc.. 

Non costituiscono invece prodotti finanziari, e quindi non scontano l’IVAFE, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, i finanziamenti soci, le banconote o le monete “estere” ed i metalli preziosi. Attività, queste ultime, comunque sempre soggette alla disciplina sul monitoraggio fiscale ex art. 4 DL 167/1990.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine